Testo

Art. 4

Nucleo tecnico e Tavolo permanente per la semplificazione

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge, presso il Comitato di direzione di cui all’articolo 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 in relazione alle funzioni ad esso attribuite di raccordo e collaborazione tra direzione politica e direzione amministrativa, è istituito il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. La composizione, le modalità di funzionamento e l’individuazione della struttura tecnica regionale cui è attribuito il coordinamento del Nucleo sono definite dalla Giunta regionale, secondo criteri atti a garantire la presenza tecnica delle rappresentanze delle autonomie locali. Può essere altresì previsto l’apporto di esperti anche esterni all’amministrazione, nonché della Commissione di consulenza legislativa della Giunta regionale.

3. Il Nucleo tecnico supporta il Tavolo permanente per la semplificazione, quale sede di garanzia delle più adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei consumatori, per i provvedimenti di maggiore impatto sull’attività dei cittadini e delle imprese.

4. Il Tavolo permanente è presieduto dall’Assessore regionale con delega in materia di semplificazione e trasparenza. All’attività del Tavolo concorre il Consiglio delle autonomie locali ai fini della definizione delle politiche regionali che ad esso competono ai sensi dell’articolo 23, comma 2 dello Statuto regionale. La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo sono definite con atto della Giunta regionale. Il funzionamento del Tavolo permanente è senza oneri per la Regione.

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ultima modifica 2011-09-12T15:11:47+01:00

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