Testo

Art. 3

Analisi e valutazione permanente dei procedimenti

1. La Giunta regionale mediante azioni condivise con le autonomie locali e con le altre pubbliche amministrazioni del territorio e, qualora necessario, previo accordo con le amministrazioni statali decentrate competenti, realizza un sistema di analisi e valutazione permanente (AVP) dei procedimenti che interessano l’amministrazione regionale e la complessiva azione amministrativa sul territorio.

2. L’analisi e valutazione permanente dei procedimenti ha lo scopo di individuare:

a) gli oneri organizzativi e gestionali a carico di cittadini e imprese, attraverso l’utilizzo delle più idonee tecniche di misurazione;

b) le tipologie di procedimenti, anche interni, nei quali si riscontra con maggiore frequenza ed intensità il mancato rispetto dei termini di conclusione;

c) i procedimenti di grande rilievo sul territorio regionale, in relazione all’esistenza di condizioni ostative alla loro conclusione;

d) il grado di reale efficacia delle conferenze di servizi, rispetto agli obiettivi a cui esse sono preordinate;

e) i casi nei quali le amministrazioni pubbliche regionali e locali manifestano carenze ed inadeguatezze organizzative, finanziarie e funzionali che ostacolano il corretto svolgimento dei compiti loro attribuiti;

f) le connessioni procedimentali tra le competenze regionali e locali e le competenze dell’amministrazione statale decentrata, al fine di un loro miglioramento;

g) le soluzioni tecnologico-informatiche atte a rafforzare il più possibile l’interoperabilità tra amministrazioni e l’interconnessioni tra i procedimenti.

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ultima modifica 2011-09-12T15:11:47+01:00

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