Testo

Art. 1

Finalità e principi generali

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l’obiettivo di elevare il livello di qualità dell’azione amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso, attraverso misure atte a sviluppare la qualità degli atti normativi, a conseguire concreti risultati di semplificazione dei procedimenti amministrativi, a sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione statali e regionali in materia, e con gli obiettivi di contenimento della spesa.

2. A fondamento di tali interventi sono posti i seguenti principi, con particolare riferimento:

a) alla qualità degli atti normativi:

la più estesa applicazione dei principi costituzionali espressi dal Titolo V della Parte II della Costituzione, a tutela del pieno dispiegarsi dell’autonomia legislativa della Regione e delle esigenze del decentramento del sistema amministrativo locale, nonché del principio di autonomia di spesa e della sua declinazione secondo le esigenze del sistema territoriale;

la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro normativo ed alla chiarezza dei dati normativi, nel rispetto del sistema delle fonti nazionali e dei principi comunitari;

l’applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva degli effetti di proposte normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento della pubblica amministrazione regionale e locale, secondo la disciplina dell’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), introdotta dalla legislazione statale e prevista dallo Statuto regionale;

l’introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell’analisi costi-benefici per la verificabilità concreta dei risultati conseguiti dall’atto normativo, anche attraverso la Misurazione degli oneri amministrativi (MOA).

b) ai procedimenti amministrativi:

la piena esplicazione del criterio di appropriatezza, anche con l’obiettivo di garantire la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni;

la piena esplicazione degli istituti di semplificazione dell’azione amministrativa, a tutela della certezza, rapidità ed efficacia dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;

adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del sistema amministrativo regionale e locale all’obiettivo della semplificazione, con la progressiva e completa responsabilizzazione dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni;

l’adeguato funzionamento dei meccanismi di collaborazione e cooperazione tra lo Stato e la sua amministrazione decentrata, le Regioni e le autonomie locali, per superare la frammentarietà nel sistema multilivello;

l’adozione sistematica delle tecniche e delle misure finalizzate alla semplificazione, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall’Unione europea e, specialmente, delle misure di semplificazione amministrativa per le imprese, attraverso la Misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e l’adozione di specifici “Piani di riduzione degli oneri”, in raccordo con l’amministrazione statale e gli enti locali.

3. Nell’attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell’unicità dell’azione amministrativa. La Regione valorizza lo sviluppo degli strumenti informatici e di interconnessione fra le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, anche al fine di favorire processi di dematerializzazione.

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ultima modifica 2011-09-12T15:11:47+01:00

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