Testo

I Consorzi Fitosanitari Provinciali, enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, sono stati istituiti, ai sensi della legge n. 987/1931 rispettivamente con il D.M. 9 aprile 1951 (Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma), il D.M. 21 gennaio 1956 (Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza), il D.M. 22 novembre 1962 (Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia) e il D.M. 12 dicembre 1964 (Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena) con lo scopo di garantire l’esecuzione di attività di lotta fitosanitaria considerata obbligatoria.

In collaborazione con il Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, i Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono attività relative all’organizzazione ed alla vigilanza delle operazioni di difesa contro le malattie delle piante ed effettuano attività di sperimentazione di campo e di presidio del territorio in senso generale, anche in sostituzione degli operatori agricoli che non adempiono alle prescrizioni tecniche necessarie ad impedire la diffusione delle malattie.

La Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, ha provveduto ad una prima riorganizzazione dei Consorzi; dopo circa quindici anni dall’approvazione della suddetta legge vi è, tuttavia, l’esigenza di apportare alcune modifiche che incidono principalmente su aspetti di razionalizzazione organizzativa-funzionale dei Consorzi.

Con la presente proposta legislativa si intende infatti adeguare la disciplina riferita ai suddetti Enti alle norme che disciplinano la separazione dei rapporti fra indirizzo politico e organizzazione amministrativa, ai principi di razionalizzazione organizzativa, economica, gestionale e di riduzione degli organi, innovando al contempo la struttura degli organi elettivi, le funzioni dei relativi componenti, l’organizzazione tecnica e le modalità di esercizio delle attività affidate.

Illustrazione degli articoli

Il progetto di legge è composto da otto articoli.

Con l’articolo 1 viene sostituito integralmente l’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996, al fine di precisare i compiti e le attività svolte dai Consorzi.

In particolare viene attribuita ai Consorzi la competenza a divulgare le norme tecniche per la difesa dalle malattie delle piante e viene stabilito che le loro attività siano espletate “conformemente alle direttive del Responsabile della struttura regionale competente in materia fitosanitaria”. La nuova formulazione del comma 2, oltre a ribadire che “i Consorzi collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria”, prevede che i Consorzi possono svolgere in autonomia “specifiche attività nell’ambito del settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o privati”.

L’articolo 2, in relazione all’opportunità di agire sulla riduzione degli organi, prevede la sostituzione del “Collegio dei revisori” con la figura del “Revisore unico”.

L’articolo 3 introduce alcune modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 16 del 1996 in ordine alla semplificazione della composizione e della nomina della Commissione amministratrice, con riferimento ai rappresentanti dei consorziati, all’organo competente alla nomina e alla previsione di dotarsi di un regolamento interno al fine di disciplinare l’amministrazione e il funzionamento.

L’articolo 4 modifica l’art. 5 della legge regionale n. 16 del 1996 con riferimento all’attuale disciplina statale vigente in materia di esercizio dell’attività di revisore dei conti.

L’articolo 5 modifica l’art. 6 della legge regionale n. 16 del 1996 per quanto attiene le funzioni del direttore, al quale viene affidata oltre alla direzione tecnica anche la direzione amministrativa. Con la nuova formulazione dell’art. 6 vengono apportate anche alcune modifiche in ordine ai requisiti professionali necessari per accedere ai concorsi pubblici finalizzati alla nomina della figura del direttore.

Di particolare rilievo, in un’ottica di riduzione della spesa riferita al personale e dei costi amministrativi, l’obbligo di avvalersi, in relazione ad ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del direttore, di un direttore per almeno due Consorzi, con la facoltà di individuare un unico dirigente per tutti i quattro Consorzi istituiti, nonché la previsione di concordare l’attivazione di servizi comuni.

L’articolo 6 introduce, oltre alla tradizionale “procedura di riscossione mediante ruolo” dei contributi consortili, la possibilità di attivare “altre modalità di riscossione definite nel regolamento interno, anche attraverso una gestione comune a più Consorzi”. La modifica apportata consentirà di snellire le procedure e di realizzare economie di scala. 

L’articolo 7 prevede per i dipendenti dei Consorzi una specifica disposizione relativa alla richiesta anticipata di liquidazione delle somme maturate, a titolo di indennità di anzianità per coloro che, a suo tempo, hanno optato per l’iscrizione all’INPDAP.

Nell’articolo 8 sono infine inserite norme transitorie in materia di proroga del mandato delle Commissioni amministratrici e del Collegio dei Revisori attualmente in carica, al fine di provvedere alle nuove nomine secondo le disposizioni introdotte.

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ultima modifica 2011-06-15T16:36:33+02:00

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