Testo
Il presente progetto di legge intende revisionare la vigente disciplina degli istituti di garanzia, e apporta, pertanto, numerose e significative modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2003, n.25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della Legge Regionale 21 marzo 1995, n.15 (Nuova disciplina del Difensore civico), alla Legge regionale 17 febbraio 2005, n.9 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza” e alla Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”.
Diverse sono le ragioni ispiratrici del presente progetto: in primo luogo, cercare, ove possibile, di rendere uniforme ed omogenea la normativa che disciplina l’attività del Difensore civico, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, e del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, trattandosi, di fatto, di figure che assolvono tutte a funzioni di tutela e di difesa del cittadino, sia pure in relazione a differenti contesti e ambiti di competenza.
In secondo luogo, si è voluto migliorare l’esercizio concreto delle funzioni da parte di ciascuno dei tre istituti di garanzia sopra visti, creando (con l’art.9 del P.d.L.) una struttura specificamente destinata ad operare a supporto degli organi di garanzia stessi, la cui dotazione organica, deliberata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, può essere integrata mediante l’apporto di altri uffici regionali, o mediante la collaborazione di soggetti esterni di comprovata esperienza, in modo da consentire un adeguato soddisfacimento delle istanze presentate di volta in volta dall’utenza.
Inoltre, stante l’esigenza, particolarmente avvertita in questo momento storico da tutti i livelli di governo, di ridurre la spesa pubblica, ulteriore obiettivo che si intende realizzare con il presente progetto di legge, è quello del contenimento dei costi relativi alle spese di funzionamento dei tre istituti di garanzia considerati. Tale obiettivo è realizzato mediante la previsione di una riduzione dell’ indennità mensile di funzione spettante a ciascun istituto di garanzia, rispetto a quella sin’ora prevista dalla normativa vigente.
Si precisa però, con riferimento all’indennità del Difensore civico, che la disposizione transitoria contenuta all’art.10 del presente progetto, fa decorrere l’efficacia della norma sulle indennità (contenuta all’art.6 dello stesso P.d.L.) dal momento della prima elezione del Difensore civico successiva all’entrata in vigore della presente legge.
Ciò premesso in merito alle finalità di ordine generale che sottostanno alle norme del presente progetto, si indicano, di seguito, in modo sintetico, le principali modifiche apportate agli istituti del Difensore civico, del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, e del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nel tentativo, come anticipato, di uniformarne il più possibile la disciplina.
In tema di requisiti per l’elezione, si è dunque previsto (agli artt.1, 13 comma 1, e 20 del P.d.L.) ad integrazione della disciplina vigente, che il Difensore civico e i Garanti sopra indicati, vengano scelti tra persone che, oltre ad essere in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione a Consigliere regionale, abbiano maturato un’ esperienza almeno quinquennale nei diversi ambiti di competenza previsti dalle singole leggi che li disciplinano.
Anche il sistema di elezione dei tre istituti di garanzia viene uniformato, (con gli artt. 2, 14 e 20 del P.d.L.) e viene inserita la previsione secondo cui ciascun Consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.
Vengono altresì uniformate le cause di ineleggibilità e incompatibilità (mediante gli artt. 3, 13 e 20 del P.d.L.), precisandosi, ad integrazione della disciplina vigente, che ciascuno dei tre incarichi considerati è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui possa derivare un conflitto di interessi con l’incarico assunto.
Identica, per i tre istituti di garanzia, anche la durata della carica, che viene fissata (agli artt. 15 e 20 del P.d.l.) in 5 anni, con possibilità di rielezione una sola volta. E’ stata uniformata, invece, per i due Garanti, la disciplina della proroga degli incarichi, fissando in 90 giorni il termine massimo entro il quale deve essere nominato l’organo di garanzia giunto alla scadenza del mandato.
Per quanto concerne l’indennità di funzione spettante al Difensore civico e al Garante regionale per l’infanzia, si è prevista (agli artt.6 e 16 del P.d.L.) una sensibile riduzione di essa rispetto alla disciplina vigente: al Difensore civico (a far data dalla prima elezione successiva all’entrata in vigore della presente legge) spetta un’indennità mensile di funzione pari al 60% dell’ indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, mentre al Garante regionale per l’infanzia, tale indennità viene ulteriormente ridotta fino a corrispondere al 45% dell’indennità spettante ai Consiglieri (e nella stessa misura è fissata- dall’art.20 del P.d.L. - l’indennità spettante al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale).
Rimane, invece, invariata, la previsione relativa al trattamento di missione, che resta, per ciascun istituto di garanzia, lo stesso previsto per i Consiglieri regionali.
L’art. 5 del P.d.l., inoltre, mette in risalto la necessità di un coordinamento delle attività dei tre istituti di garanzia sopra visti, e l’opportunità, in certi casi, di una collaborazione con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni).
Innovativa, invece, rispetto alla legislazione vigente, la previsione contenuta nell’art. 9 del presente progetto, che, per consentire ai tre istituti di garanzia qui considerati un’efficace svolgimento delle proprie attività, istituisce un’apposita struttura di supporto, la cui dotazione organica (al bisogno integrata da personale di altri uffici della Regione, previa intesa con la Giunta) è determinata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, sentiti il Difensore civico ed i Garanti stessi.
E’ stato altresì previsto che, nel caso non vengano eletti il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, tutte le funzioni ad essi spettanti in base alla normativa regionale vigente, possano essere esercitate dal Difensore civico, sulla base di una delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
Infine, il presente progetto di legge (con gli artt.17 e 20) ha uniformato, fissandolo in due mesi, sia il termine entro cui l’Assemblea legislativa deve discutere le relazioni che annualmente vengono presentate dal Difensore civico e dai due Garanti, sia (con gli artt. 7, 19 e 20) il termine entro il quale (ovvero, il 15 settembre) ciascun istituto di garanzia deve predisporre e presentare all’Ufficio di Presidenza il programma delle attività riferite all’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Viene, infine, inserita, la previsione secondo cui le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma di cui sopra, sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.