Testo
TITOLO II
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N.9
Art.11
Modifica dell’art.2 della legge regionale n. 9 del 2005
1. La lettera m) del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 9 del 2005 è soppressa.
Art.12
Abrogazione dell’art.6 della legge regionale n. 9 del 2005
1. L’art.6 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.
Art.13
Modifica dell’art.7 della legge regionale n. 9 del 2005
1. Al comma 1 dell’art.7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole “competenza ed esperienza professionale” sono inserite le seguenti: “, almeno quinquennale,”.
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’art.7 della legge regionale n. 9 del 2005 è aggiunta la seguente:
“b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.”
3. Al comma 3 dell’art.7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole “commercio o professione” sono aggiunte le seguenti: “da cui possa derivare un conflitto di interessi con l’incarico assunto”.
Art.14
Modifiche all’art.8 della legge regionale n. 9 del 2005
1. Alla fine del comma 1 dell’art.8 della legge regionale n. 9 del 2005 sono aggiunte le seguenti parole: “Ciascun Consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum”.
2. Alla fine del comma 2 dell’art.8 della legge regionale n. 9 del 2005 sono aggiunte le seguenti parole: “In caso di rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione”.
Art.15
Modifiche dell’art.9 della legge regionale n. 9 del 2005
1. Al comma 1 dell’art. 9 della legge regionale n. 9 del 2005 le parole “per la durata della legislatura regionale” sono sostituite dalle seguenti: “per cinque anni”.
2. Il comma 2 dell’art.9 della legge regionale n. 9 del 2005 è così sostituito: “Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.
3. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.
Art.16
Sostituzione dell’art.10 della legge regionale n. 9 del 2005
1. L’art.10 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art.10
Indennità
1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un’indennità mensile di funzione pari al 45% dell’ indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.”
Art.17
Modifica dell’art.11 della legge regionale n. 9 del 2005
1. Al comma 1 dell’art.11 della legge regionale n. 9 del 2005 l’ultimo periodo è così sostituito: “L’Assemblea, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni.”
Art.18
Sostituzione dell’art.12 della legge regionale n. 9 del 2005
1. L’art.12 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art.12
Sede e struttura
1. Il Garante ha sede presso l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all’art. 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003, articolo che si applica integralmente.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l’Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.”
Art.19
Sostituzione dell’art.13 della legge regionale n. 9 del 2005
1. L’art.13 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art.13
Programmazione delle attività del Garante
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale il programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L’Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell’Assemblea e da porre a disposizione del Garante.
3. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa.
4. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all’art. 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003.”
TITOLO III
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N.3
Art.20
Sostituzione dell’art.10 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3
1. L’art. 10 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3 è così sostituito:
“Art.10
Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
1. È istituito l’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato ‘Garante’, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell’ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri.
2. Il Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati. Opera altresì in collaborazione e collegamento con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati interessati.
3. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell’esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste ai commi 2 e 3 dell’art.7, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della Legge regionale n. 9 del 2005 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza”.
4. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.
5. Il Garante è eletto dall’ Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun Consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione. In caso di rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
6. Il Garante resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.
7. Per quel che concerne la disciplina delle indennità del Garante, delle relazioni dell’attività, della sede e della programmazione delle sue attività, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, e 13 della legge regionale n. 9 del 2005.