Testo

TITOLO I

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N.25

 Art.1

Modifica dell’art.7 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Alla fine del comma 1 dell’art. 7 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: “per un periodo di almeno cinque anni”.

 Art.2

Modifiche all’art.8 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Alla fine del comma 1 dell’art.8 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: “Ciascun Consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum”.

2. Il comma 2 dell’art.8 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:

“2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, comma 1.”

 Art.3

Modifica dell’ art.9 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Al comma 3 dell’art.9 della legge regionale n. 25 del 2003 dopo le parole “imprenditoriale o professionale” sono aggiunte le seguenti: “da cui possa derivare un conflitto di interessi con l’incarico assunto”.

 Art.4

Modifica dell’art.11 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Alla fine del comma 4 dell’art.11 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunte le parole: “Il Difensore civico può riassumere in Aula la relazione”.

 Art.5

Introduzione dell’art.13 bisnella legge regionale n. 25 del 2003

1. Nella legge regionale n.25 del 2003, dopo l’art.13, è inserito il seguente:

“Art.13 bis

Rapporti con i Garanti regionali ed il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)

1. Il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze; collaborano altresì con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull’operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.”

 Art.6

Sostituzione dell’art.14 della legge regionale n. 25 del 2003

1. L’art.14 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:

 “Art.14

Indennità

1. Al Difensore civico è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un’indennità mensile di funzione pari al 60% dell’ indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.”

 Art.7

Modifica dell’art.15 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Dopo il comma 2 dell’art.15 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Difensore civico ha autonomia gestionale e organizzativa.

2 ter. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Difensore civico sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.”

 Art.8

Sostituzione dell’art.16 della legge regionale n. 25 del 2003

L’art.16 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art.16

Sede

1. Il Difensore civico ha sede presso l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all’art. 16 bis”.

Art.9

Introduzione dell’art.16 bis 
nella legge regionale n. 25 del 2003

1. Nella legge regionale n.25 del 2003, dopo l’art.16, è inserito il seguente:

 “Art.16 bis

Funzionamento della struttura di supporto agli istituti di garanzia

1. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, sentiti il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, stabilisce con proprie deliberazioni la dotazione organica della struttura di supporto agli istituti di garanzia e le professionalità necessarie allo svolgimento dell’attività.

2. Per l’adozione dell’atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale di supporto agli istituti di garanzia, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea deve sentire il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

3. La struttura di cui al comma 1 può essere integrata, previa intesa tra l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e la Giunta regionale sulle modalità e le procedure di integrazione, dall’apporto permanente o occasionale di altri uffici della Regione.

4. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, possono avvalersi, nell’ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

5. In caso di mancata elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, tutte le funzioni loro attribuite ai sensi, rispettivamente, della Legge regionale 17 febbraio 2005, n.9, e della Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3, possono essere esercitate dal Difensore civico, sulla base di una delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea. In tale caso, L’Ufficio di Presidenza assume le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sentito il solo Difensore civico. Il Difensore è altresì tenuto a predisporre la relazione annuale di cui all’art.11 e il programma di attività di cui all’art. 15, anche con riferimento alle funzioni attribuitegli ai sensi del presente comma.”

 Art. 10

Disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all’art. 6 della presente legge trova applicazione dalla prima elezione del Difensore civico successiva all’entrata in vigore della presente legge.

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ultima modifica 2011-06-15T07:59:20+01:00

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