Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 concernente la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione “Scuola di Pace di Monte Sole”
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole), è sostituita dalla seguente:
“c) che un membro del Consiglio di amministrazione sia nominato dalla Regione;”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 è sostituita dalla seguente:
“d) che sia istituito un Consiglio di indirizzo nel quale due membri siano nominati dalla Regione.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 sono inseriti i seguenti commi:
“1-bis. Il membro del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera c) è nominato dalla Giunta regionale. I membri del Consiglio di indirizzo di cui al comma 1, lettera d), sono nominati dall’Assemblea legislativa fra i propri componenti con voto limitato ad uno.
1-ter. Ai fini del presente articolo, la Fondazione invia alla Giunta regionale ed all’Assemblea legislativa un rapporto annuale sull’attività svolta.”