Testo

Art. 1

Dopo l’art. 7 della Legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, è inserito il seguente articolo:

Art. 7 bis Esercizio occasionale dell’attività commerciale

Anche coloro che esercitano solo in maniera saltuaria e occasionale attività commerciale su aree pubbliche (hobbisti), sono sottoposti alla medesima disciplina normativa degli operatori commerciali professionali. In particolare, per poter esercitare la propria attività, costoro devono possedere l’autorizzazione alla vendita rilasciata dal Comune interessato e la partita IVA per i necessari adempimenti fiscali.

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ultima modifica 2011-06-07T08:28:50+01:00

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