Testo

Il presente progetto di legge si pone l’obiettivo di modificare ed integrare la legge regionale n. 32 del 17 agosto 1988 “Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo” con particolare riferimento alla necessità di salvaguardare la risorsa acqua in quanto bene comune finito ed esauribile.

In Italia nel 2009 sono stati imbottigliati 12,4 miliardi di litri di acqua per un consumo pro capite di 192 litri, più del doppio rispetto alla media europea che rimane su 80 litri a testa consumati nel 2009. Un primato che ogni anno sottrae alla collettività un’enorme quantità di acqua di sorgente e di ottima qualità che viene svenduta alle aziende che la imbottigliano e che su questa creano enormi profitti, come dimostra il giro di affari di 2,3 miliardi di Euro raggiunto nel 2009. In base agli ultimi dati disponibili di Beverfood, nel nostro paese sono attive 168 fonti da cui attingono 304 marche di acqua, che finisce nel 78% del totale in bottiglie di plastica mentre solo il 20% viene venduta nell’imballaggio in vetro.

Uno studio di Legambiente ed Altreconomia, realizzato grazie ad un questionario inviato a tutte le Regioni italiane, presenta un quadro dettagliato a livello regionale e aggiornato al mese di marzo 2011. Ne emerge una situazione assolutamente disomogenea sia nei criteri in base ai quali si stabilisce il canone di concessione che negli importi: non esistendo purtroppo una legge nazionale, ciascuna amministrazione regionale decide come meglio crede. E in alcuni casi si tratta di un vero e proprio regalo alle aziende imbottigliatrici.

In Emilia-Romagna nel 2008 sono state assentite 23 concessioni di acqua minerale ad uso imbottigliamento, di cui solo 11 in produzione, per una quantità di acqua complessivamente imbottigliata in regione di 340.885.898 litri. I canoni annuali di pagamento, denominati Diritti Proporzionali, di cui all’art. 16 della Legge Regionale n. 32/1988, pur essendo rinnovati ogni triennio tenendo conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT, attualmente ammontano a 18,69 Euro per ettaro o frazione di ettaro della concessione, con un minimo di 1.401,41 Euro a concessione. Pertanto, a fine 2007 sono stati pagati, per tutte le concessioni da imbottigliamento attive nella nostra regione, canoni per un totale di 35.374,73 Euro.

Vale la pena ricordare che il “Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali naturali e di sorgente” approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006 prevede le seguenti tre tipologie di canone per le concessioni date alle aziende:

- da 1 a 2,5 € per metro cubo o frazione di acqua imbottigliata;

- da 0,5 a 2 € per metro cubo o frazione di acqua utilizzata o emunta;

- almeno 30 € per ettaro o frazione di superficie concessa.

Dal 2006 ad oggi 11 Regioni hanno rivisto la normativa, ma solo 5 lo hanno fatto adeguando i canoni alle linee guida nazionali, mentre ci sono alcune Regioni che regolano i canoni di concessione ancora con leggi del secolo scorso: è il caso del Molise e della Sardegna dove vige il Regio Decreto del 1927, mentre in Liguria è vigente la legge regionale del 1977. Ed è il caso anche della nostra Regione, dove la materia è ancora disciplinata dalla Legge Regionale 17 agosto 1988, n.32 – “Disciplina delle acque minerali e termali. Qualificazione e sviluppo del termalismo”. Con la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 – “Riforma del sistema regionale e locale” è stata effettuata la delega alle Province delle funzioni ed attività amministrative in materia di acque minerali e termali, e poco più tardi, con Legge Regionale 24 marzo 2000, n.22, è stata perfezionata la delega anche per quanto riguarda i provvedimenti e gli adempimenti relativi alle acque di sorgente (di cui al D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 339).

Queste attività riguardano il rilascio di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti di acqua minerale e termale, con il conseguente introito, da parte delle Province territorialmente competenti, delle quote derivanti dai diritti proporzionali di superficie relativi ai permessi ed alle concessioni medesime.

Anche gli aspetti minerari del controllo e della sorveglianza (D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) sulle lavorazioni, in ambito sia di permessi di ricerca che di concessioni di coltivazione, sono stati delegati alle Province territorialmente competenti.

Restano in capo alla Regione, Servizio Difesa del Suolo e della Costa, in particolare per gli aspetti sopracitati, le funzioni di elaborazione di normative, regolamenti ed atti di indirizzo per tutta la materia di acque minerali e termali.

Tra queste, a cadenza annuale, la verifica dei dati dell’inventario delle acque minerali e termali, per la loro trasmissione alla Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio, ai fini della redazione del Conto Patrimoniale delle acque.

A cadenza triennale, invece, viene effettuata la rideterminazione degli importi dei diritti proporzionali di superficie sia per i permessi di ricerca che per le concessioni.

L’ultimo atto, attualmente in vigore (Determina. 19 ottobre 2007, n. 13418), con il quale sono stati calcolati e rideterminati gli importi dei diritti proporzionali annui anticipati da corrispondere alle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti, stabilisce di aggiornare, dal 1 gennaio 2008 ed a valere per il triennio 2008 - 2009 - 2010, gli importi per ogni ettaro o frazione di ettaro per i permessi di ricerca in € 4,67, con un minimo comunque di € 93,43; per ogni ettaro o frazione di ettaro per le concessioni di coltivazione di acque minerali e termali in € 18,69; con un minimo comunque di € 1401,41.

È evidente come la situazione attuale sia assolutamente insostenibile sia sotto il punto di vista ambientale che economico.

Per quanto riguarda quello ambientale vale la pena ricordare come l’imbottigliamento di 12,5 miliardi di litri nel 2008 abbia comportato l’uso di circa 350mila tonnellate di PET, un consumo di 700mila tonnellate di petrolio e l’emissione di quasi 1 milione di tonnellate di CO2 equivalente in atmosfera. E poi solo il 35% degli imballaggi in plastica sono raccolti in modo differenziato e avviati a riciclaggio, mentre il resto finisce in discarica o in inceneritore. Per la fase di trasporto infine vale la pena ricordare che solo il 15% delle bottiglie di acqua minerale viaggia su ferro, con un trasporto su grandi TIR che viaggiano per centinaia di chilometri lungo le autostrade d’Italia consumando combustibili fossili ed emettendo grandi quantità di inquinanti in atmosfera (da quelli globali come la CO2 a quelli locali come il PM10).

L’impatto economico è altrettanto rilevante. Le Regioni continuano ad incassare cifre irrisorie e insufficienti a ricoprire anche solo le spese sostenute per la gestione amministrativa delle concessioni o per i controlli, senza considerare quanto viene speso per smaltire le numerose bottiglie in plastica derivanti dal consumo di acque minerali che sfuggono alle raccolte differenziate.

Un processo di revisione e innalzamento dei canoni non solo consentirebbe di “ripagare” il territorio dell’impatto di queste attività, ma anche di recuperare fondi, in un periodo in cui è sempre più difficile reperirli, da destinare per finalità ambientali. Anche aumentando il canone per metro cubo a 3,00 Euro, come facciamo in questa proposta di legge, le aziende imbottigliatrici non subirebbero nessun salasso, considerando che la spesa totale annua a livello nazionale ammonterebbe a quasi 38 milioni di Euro a fronte di un giro di affari di 2,3 miliardi di Euro, mentre le casse regionali ne trarrebbero sicuramente giovamento.

Descrizione dell’articolato della proposta di legge

L’articolo 1 definisce gli obiettivi della legge: si afferma il principio che l’acqua è un bene comune di proprietà collettiva e una risorsa naturale esauribile che quindi necessita di una adeguata tutela.

L’articolo 2 interviene modificando l’art. 16 della legge regionale n. 32 del 1988 aggiornando i diritti proporzionali relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni minerarie per l’estrazione e l’utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali. Va ricordato come il gettito regionale, a fine 2007, per tutte le concessioni da imbottigliamento attive nella nostra regione, abbia assommato canoni per un totale di 35.374,73 Euro, cifra insufficiente persino a coprire i costi del personale assegnato delle Amministrazioni provinciali.

L’articolo introduce, oltre al già esistente canone calcolato sulla superficie della concessione, anche un ulteriore canone calcolato sulla quantità di acqua effettivamente emunta, differenziandolo a seconda che la concessione preveda un utilizzo idrotermale o l’imbottigliamento di acque minerali e di sorgente. Relativamente a questa ultima tipologia, si propone la differenziazione di canone in base all’emungimento annuale (inferiore o superiore ai 25 milioni di litri) e in base all’impatto ambientale del contenitore utilizzato per l’imbottigliamento (canone superiore per bottiglie di plastica e inferiore per bottiglie di vetro). Si propone infine un canone ulteriormente ridotto per le aziende che imbottigliano in contenitore di vetro e che utilizzano un sistema di distribuzione con il vuoto a rendere, sistema che consente una reale e notevole riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani.

L’articolo 3 interviene modificando l’art. 17 della legge regionale n. 32 del 1988 aggiungendo un nuovo comma che introduce l’obbligo per il titolare della concessione di installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata.

L’articolo 4 interviene modificando l’art. 23 della legge regionale n. 32 del 1988 innalzando le somme minime e massime delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dalla norma regionale.

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ultima modifica 2011-05-31T09:08:54+02:00

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