Testo

Art.1

Finalità

1. L’acqua è un bene comune, di proprietà collettiva, essenziale e insostituibile per la vita.

2. La Regione Emilia-Romagna, in relazione alla materia delle acque minerali, di sorgente e termali e nell’ambito della propria autonomia in materia fiscale, stabilisce parametri tesi a considerare la risorsa naturale acqua come un bene esauribile e, come tale, da valorizzare nel momento del suo utilizzo.

 Art. 2

Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 32 del 1988

1. L’articolo 16 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è sostituito dal seguente:

 “Art. 16

Diritto proporzionale e diritto annuo

1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di 30,00 Europer ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell’area del permesso, con un minimo comunque non inferiore a 600,00 Euro.

2. I soggetti titolari di concessione mineraria corrispondono alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area di concessione, un diritto proporzionale pari a:

a) 50,00 Euro per le concessioni relative agli utilizzi idrotermali;

b) 120,00 Euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno;

c) 60,00 Euro per le concessioni relative ad acque minerali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno.

3. L’importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore a 1.000,00 Euro per i casi di cui al comma 2, lettera a) e a 5000,00 Euro per i casi di cui al comma 2, lettere b) e c).

4. L’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno ed i concessionari sono tenuti ad inviare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, entro il 31 gennaio successivo, copia della quietanza dell’avvenuto pagamento.

5. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente, con annesso stabilimento di imbottigliamento, sono tenuti a versare un canone annuo per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, nonché per le bibite e per ogni altro derivato confezionato con le suddette acque.

6. L’importo del canone di cui al comma 5 è pari a 3,00 Euro per l’acqua imbottigliata in contenitori di plastica, ad 1,00 Euro per l’acqua imbottigliata in contenitori di vetro a perdere e a 0,50 Euro per l’acqua imbottigliata in contenitori di vetro a rendere.

7. Inoltre, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono tenuti a versare un canone annuo per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente comunque emunta o utilizzata, anche se non imbottigliata, di 1,00 Euro.

8. Al fine di promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica di rete, ridurre i rifiuti di plastica e le emissioni di CO2 e risparmiare sui costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d’acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale l’intera quantità d’acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico.

9. La misura del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7 sono adeguate ogni biennio con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, tenuto conto, tra l’altro, delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT.

10. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono tenuti a produrre alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, in concomitanza con la comunicazione dell’avvenuto pagamento del diritto di cui al comma 3, un’autocertificazione dalla quale risultino la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta o comunque utilizzata, di quella imbottigliata in plastica, di quella imbottigliata in vetro con distribuzione a perdere e a rendere, nonché di quella utilizzata per la preparazione di bevande o derivati.

11. Il mancato versamento del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui al presente articolo, entro i termini previsti, comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al:

a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro 120 giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

b) 30 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;

c) 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i 180 giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini.”.

 Art. 3

Modifiche all’art. 17 della legge regionale n. 32 del 1988

E’ aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata, da collocare a monte degli impianti di imbottigliamento. È facoltà degli uffici provinciali competenti effettuare verifiche e controlli presso i misuratori installati, nonché sui documenti contabili del titolare.”.

 Art. 4

Modifiche all’art. 23 della legge regionale n. 32 del 1988

1. Al comma 1 dell’art. 23 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) le parole: “da 516 Euro a 5.164 Euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 5.000 Euro a 50.000 Euro.”.

2. Al comma 2 dell’art. 23 della legge regionale 17 agosto 198, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) le parole: “da 1.032 Euro a 10.329 Euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 60.000 Euro a 600.000 Euro.”.

3. Al comma 3 dell’art. 23 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) le parole: “da 154 Euro a 1.549 Euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 500 Euro a 5.000 Euro.”.

4. Al comma 4 dell’art. 23 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) le parole: “da 258 Euro a 2.582 Euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 20.000 Euro a 200.000 Euro.”.

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ultima modifica 2011-05-31T09:08:56+02:00

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