Testo

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con l’ordinamento dell’Unione Europea, i principi della Costituzione, la legislazione nazionale e gli articoli 4 e 5 dello Statuto: riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo, contribuisce alla promozione dell’occupazione e alla sua qualità, alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale.

2. La Regione riconosce, altresì, il ruolo delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio e ne favorisce l’insediamento promuovendo la capacità di innovazione, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l’incremento, il mantenimento e la qualità dei posti di lavoro, nonché, l’incremento del reddito e delle condizioni di sicurezza per i lavoratori.

Art. 2

Strumenti

1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all’art.1:

a) si impegna, in particolare nell’ambito delle procedure finalizzate all’erogazione di contributi alle imprese, a porre in essere azioni di contrasto del fenomeno della delocalizzazione industriale e ad adottare misure di tutela dei livelli occupazionali;

b) individua i presupposti per il riconoscimento di erogazioni economiche alle imprese con criteri di tutela sociale, considerando come obiettivi fondamentali la creazione e il mantenimento di posti di lavoro a tempo indeterminato, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione dell’occupazione femminile e delle persone in condizione di svantaggio sociale;

c) favorisce e promuove, di concerto con Province e Comuni, l’avvio di percorsi d’imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori dipendenti, in particolare attraverso forme di contribuzione e incentivi per i lavoratori.

Art. 3

Destinatari

1. La presente legge si applica alle imprese che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficiano, sotto forma di incentivo o di finanziamenti, di contributi, regionali, nazionali o dell’Unione europea, la cui erogazione è delegata alla Regione.

Capo II

TUTELA DELL’OCCUPAZIONE, DELOCALIZZAZIONI, RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE E TUTELA DELLE AREE PRODUTTIVE

Art. 4

Criteri di priorità per l’accesso ai contributi

1. Nelle procedure di conferimento di contributi, comunque denominati, alle imprese stabilite sul territorio regionale, fermo restando i criteri, i requisiti e le priorità previsti dalle normative e dagli atti programmatici che li istituiscono e li regolano, costituisce criterio aggiuntivo di priorità l’assunzione a tempo indeterminato di persone svantaggiate.

2. Ai fini del comma 1, per persone svantaggiate si intendono:

a) le persone con disabilità;

b) le persone di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

c) gli stranieri nei casi previsti dall’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle condizioni di elevato rischio di precarizzazione;

e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del posto di lavoro;

f) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;

g) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione produttiva.

3. Nell’ambito delle categorie di persone di cui al comma 2, a parità di condizioni è individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne e delle persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione, di cui alle lettere f) e g).

4. L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, sentiti gli organismi competenti, può definire ulteriori priorità d’intervento rivolte alle persone con difficoltà di inserimento o reinserimento lavorativo, di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

5. L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, sentiti gli organismi competenti, può inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento a particolari aree con difficoltà socio-economiche.

6. La Giunta, entro 180 giorni dall’ entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione le modalità per l’individuazione delle persone svantaggiate e per l’inserimento dei criteri di priorità di cui al presente articolo nelle procedure di conferimento dei contributi alle imprese.

Art. 5

Convenzioni

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 4 della presente legge, per le imprese che si insediano con una o più unità produttive sul territorio regionale costituisce presupposto per l’accesso ai contributi erogati dalla Regione, fermi restando i criteri e i requisiti previsti dalle normative e dagli atti programmatici che li istituiscono e li regolano, che costituiscono fonte primaria ed inderogabile, la sottoscrizione di un accordo sindacale stipulato nell’ambito di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, a cui potrà parteciperà anche la Regione, e la successiva sottoscrizione di una convenzione tra la Regione e l’impresa che preveda:

a) la presentazione del piano industriale e di sviluppo dell’impresa;

b) la presentazione di un piano che contiene l’indicazione delle misure previste dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

c) il mantenimento sul territorio regionale delle unità produttive per le quali si richiede il contributo, per un periodo minimo di tempo. Tale periodo di tempo, nell’ambito delle procedure di selezione per l’individuazione delle imprese beneficiarie dei contributi, sarà previamente determinato dalla Giunta in base ai seguenti criteri: ammontare del contributo stanziato dalla Regione, ammontare degli investimenti effettuati dall’impresa e dimensione dell’impresa stessa, da valutare in termini di unità lavorative effettivamente impiegate sul territorio regionale e di incremento delle unità lavorative a seguito della corresponsione del contributo da parte della Regione. L’impresa, in ogni caso, deve mantenere sul territorio regionale le unità produttive per le quali ha ottenuto il contributo per un periodo di tempo minimo di dieci anni.

2. Se a seguito della stipulazione dell’accordo sindacale e di cui al comma 1, l’impresa beneficiaria del contributo risulta inadempiente, la Regione procede alla revoca dei contributi erogati. I contributi sono revocati, altresì, in caso di mancata applicazione da parte delle imprese beneficiarie delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, lettera c), la Regione non procede alla revoca dei contributi erogati laddove l’impresa beneficiaria per gravi e comprovati motivi, non prevedibili al momento della stipula della convenzione, effettui lo spostamento delle unità produttive nell’ambito del territorio regionale, fermo restando la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali. La Regione monitora il processo di trasferimento e il nuovo insediamento verificando l’applicazione dei criteri definiti dal presente articolo.

 4. L’impresa beneficiaria del contributo, in caso di inosservanza delle condizioni previste nelle convenzioni di cui al comma 1, ne da comunicazione entro 15 giorni alla competente struttura regionale, che valuta la persistenza delle condizioni per il mantenimento del contributo, l’eventuale sospensione delle erogazioni in corso e il recupero di quanto già corrisposto.

5. La Regione può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, allo scopo di verificare l’attuazione delle misure previste nel presente articolo.

6. La Giunta, nella deliberazione prevista nell’articolo 4, comma 6, stabilisce le modalità per l’inserimento dei presupposti di cui al presente articolo nelle procedure di conferimento dei contributi alle imprese.

Art. 6

Responsabilità sociale dell’impresa

1. In sede di valutazione delle domande per l’accesso ai contributi della Regione, può costituire, un ulteriore presupposto, la presentazione da parte delle imprese di proposte e progetti finalizzati all’attuazione della Responsabilità sociale dell’impresa (RSI), ossia l’integrazione delle problematiche sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali, in conformità con quanto previsto nella Comunicazione della Commissione COM (2006) 136, del 23 marzo 2006.

Art. 7

Revoca dei contributi pubblici

1. I contributi erogati alle imprese, finalizzati ad incentivare e sostenere l’occupazione sul territorio regionale, sono revocati e laddove già corrisposti, recuperati dalla Regione, in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione all’estero o in un’altra Regione d’Italia, se da questa consegue la riduzione del personale per il quale l’impresa ha ricevuto il contributo.

2. Nei casi previsti al comma 1, se l’erogazione dei contributi non è stata ancora effettuata, la Regione sospende la procedura.

3. Con apposito regolamento, la Regione stabilisce le modalità di restituzione delle somme erogate comprensive degli interessi legali e comunque entro un anno dalla effettiva ricezione del contributo.

4. Le imprese interessate da procedure di recupero di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo.

Art. 8

Misure per la salvaguardia occupazionale a sostegno dei lavoratori riuniti in cooperative

1. Nel rispetto del trattato di Lisbona in merito alle politiche di prevenzione del rischio di disoccupazione di lunga durata e, al fine di favorire percorsi di autoimprenditorialità collettiva atte alla salvaguardia degli insediamenti produttivi e dell’occupazione, la Regione, incentiva e sostiene, mediante l’erogazione di contributi economici, le esperienze di trasmissione di impresa ai lavoratori riuniti in cooperativa ai fini di salvaguardare l’occupazione e il patrimonio di competenze accumulato.

2. La Regione sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l’attività o rami di attività dell’azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale.

3. L’intervento è attuato mediante la concessione di:

a) contributi a fondo perduto commisurati all’occupazione salvaguardata in relazione a investimenti

e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell’attività;

b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di istruzione e formazione

dei lavoratori.

Art. 9

Vincoli alla destinazione d’uso delle aree produttive

1. Le aree destinate ad attività produttive, comprese quelle industriali, non possono avere una destinazione d’uso di durata inferiore a quindici anni, a decorrere dall’approvazione della legge.

2. I Comuni apportano le modifiche relative alla durata del vincolo della destinazione d’uso di cui al comma 1 nei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione del territorio.

3. In caso di cessione di impresa, di cessazione, anche parziale, di attività produttiva, di fallimento, di delocalizzazione e trasferimento dell’impresa, di cessione di ramo d’azienda o di qualsiasi altro evento che comporta la riduzione dei livelli occupazionali di un determinato territorio, la durata del vincolo di cui al comma 2 è estesa a venti anni dal momento in cui si manifesta l’evento stesso.

4. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle aree di cui al comma 2 sono espressamente richiamati i vincoli di cui al primo e al secondo periodo, pena la nullità dell’atto.

5. Sono consentiti cambi di destinazione d’uso soltanto se l’impresa che decide il trasferimento apre una nuova unità produttiva nel medesimo comune o nel raggio di venti chilometri rispetto all’ubicazione dell’unità produttiva già in essere e se tale nuova apertura consente l’impiego di tutti i dipendenti dell’unità produttiva trasferita

Art. 10

Acquisizione di aree dismesse per il perseguimento di finalità occupazionali e industriali

1. In caso di delocalizzazione produttiva, le aree di cui all’articolo 9, con i relativi impianti produttivi e gli immobili a essi asserviti o complementari, possono essere espropriate, ai sensi della legislazione vigente in materia di esproprio per pubblica utilità, da parte di società pubbliche regionali appositamente costituite per consentire interventi di reindustralizzazione finalizzati al perseguimento di finalità occupazionali e industriali.

 Art. 11

Modalità di restituzione dei contributi

1. La restituzione dei contributi e/o incentivi economici ai sensi della presente legge, avverrà con le modalità riportate di seguito:

a) con interventi diretti di sostegno all’avvio di forme di imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 7;

b) con soluzioni di sostegno alla disoccupazione;

c) con sostegni economici e formativi per la riallocazione in altre attività sul territorio atte al riassorbimento di tutte le maestranze;

d) con la restituzione monetaria entro un anno, con applicazione degli interessi legali, delle erogazioni ricevute.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Osservatorio sulle delocalizzazioni industriali

1. La Regione istituisce presso l’Assessorato competente l’Osservatorio per il controllo del fenomeno delle delocalizzazioni industriali, di seguito denominato « Osservatorio », con il compito di acquisire dati e informazioni, monitorare e verificare l’impatto delle politiche poste in essere dalla Regione, nonché, di avanzare ulteriori proposte finalizzate a contrastare gli effetti socio economici di tale fenomeno sul territorio regionale.

2. Nella deliberazione prevista nell’ 4, comma 6, la Giunta definisce gli obiettivi, la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie e con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “ Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4”.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni previste negli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano a partire dalla data del 1° gennaio 2012; con riferimento ai contributi alle imprese finanziati dai fondi strutturali le disposizioni si applicano a partire dal nuovo ciclo di programmazione dei fondi stessi.

2. I bandi per l’accesso ai contributi delle imprese pubblicati successivamente alle date previste nel comma 1 tengono conto delle priorità di cui agli art. 4, 5 e 6; è fatta salva la validità dei bandi che prevedono incentivi alle imprese pubblicati sino a tali date.

Art. 15

Disposizioni in materia di aiuti di stato

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e dell’Unione europea sul conferimento di contributi alle imprese, e, in particolare con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 16

Monitoraggio

1. La Giunta ogni anno, presenta all’Assemblea legislativa una relazione sull’attuazione della legge e degli interventi in essa previsti.

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ultima modifica 2011-05-24T15:57:31+02:00

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