Testo

Articolo 1

1. In tutti i servizi che prevedono il concorso economico regionale e nei quali si prevede un confronto con i parametri ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di misurare in maniera ponderata l’effettiva capacità contributiva del nucleo familiare rispetto alla sua composizione, la Regione, attraverso le procedure di cui al comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale n. 2 del 2003, adotta correttivi idonei ad attribuire maggior peso al crescere dei componenti familiari, tenendo conto, altresì, delle differenze di età, della loro condizione scolare e se siano meno abili-

2. Il comma 1 del presente articolo non si applica ai servizi sanitari e ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

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ultima modifica 2011-05-20T14:45:36+02:00

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