Testo

La legge 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352) prevede l’obbligo che la somministrazione e la commercializzazione dei funghi freschi epigei spontanei, destinati al dettaglio, avvenga previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL.

L’obbligo è posto pertanto in capo ai commercianti al dettaglio ed a ristoratori e la certificazione è in capo agli ispettori micologi degli Ispettorati micologici delle Aziende USL.

Tale certificazione non è consentita ai micologi liberi professionisti/privati, ancorché in possesso dell’attestato rilasciato ai sensi del D.M. n. 686 del 29/11/1996 ed iscritti nell’apposito registro nazionale, a differenza di quanto previsto da altre legislazioni regionali (ad esempio la Regione Toscana di cui si allega il testo di legge).

Tenendo conto della difficoltà di poter garantire un servizio capillare distribuito su tutto il territorio montano ed il cui utilizzo non è programmabile in quanto la crescita dei funghi, pur ad andamento stagionale, non è prevedibile si propone una parziale modifica della legge regionale n. 6 del 1996.

La presente proposta, pur nel rispetto di tutti i parametri di sicurezza per i cittadini, è quindi volta ad ampliare il numero dei soggetti che possono certificare/controllare questo prodotto, con vantaggio dell’economia delle nostre montagne che deve poter contare su tutte le risorse disponibili.

Il progetto di legge si compone di due articoli e contiene disposizioni volte a modificare la legge regionale n. 6 del 1996:

All’articolo 1 si prevedono le seguenti modifiche:

1) all’art. 17, comma 1 è abrogata la parola “somministrare”, in quanto i ristoratori hanno già l’obbligo di accertare la commestibilità dei prodotti che usano in cucina e questo riguarda tutte le materie prime e non solo i funghi (esempio le erbe, ecc.);

2) all’articolo 17 viene aggiunto il comma 1 bis che consente la certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità di funghi epigei spontanei destinati al commercio da parte di micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo) ed iscritti nell’apposito registro nazionale.

All’articolo 2 si prevede di inserire il comma 2 bis il quale prevede che il controllo dei funghi epigei spontanei per l’autoconsumo può essere svolto anche da micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo) ed iscritti nell’apposito registro nazionale.

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ultima modifica 2011-05-02T15:31:46+01:00

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