Testo

Il massimo organo di Giurisdizione Amministrativa, ha più volte affermato che il Crocifisso, indipendentemente dal significato religioso che assume per cattolici, rappresenta storicamente il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, assumendo pertanto a valore universale, indipendente dalla specifica confessione religiosa (Consiglio di Stato, parere n. 63/1998).

Il Consiglio di Stato ha altresì affermato che il Crocifisso non può essere definito un “suppellettile” o un “oggetto di culto”, essendo: “un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, etc) che hanno un’origine religiosa, ma che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato” (Consiglio di Stato, sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006).

Anche la Suprema Corte ha riconosciuto che i principi del Cristianesimo fanno parte del patrimonio storico del Paese (Corte Costituzionale sentenza n. 389/04).

In una sede non religiosa, quali possono essere i locali degli immobili regionali, il Crocifisso riveste un valore religioso per i cattolici, ma per tutti i cittadini (credenti o non credenti) la sua esposizione richiama, in forma sintetica ed immediatamente percepibile, valori civilmente rilevanti che stanno alla base ed ispirano il nostro intero ordinamento costituzionale, ovvero il fondamento del nostro convivere civile, “… ed in tal senso il crocifisso – sottolineano ulteriormente i giudici amministrativi – potrà svolgere, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica, altamente educativa, a prescindere dalla religione professata”.

Il Crocifisso non è dunque una mera icona religiosa del Cristianesimo, ma contiene in sé anche altri valori universalmente riconosciuti (quali la fratellanza, la pace, la giustizia, ecc…), oltre ad essere emblema dell’identità storico-culturale del nostro popolo.

Nel nostro ordinamento l’esposizione del Crocifisso in luoghi pubblici (nello specifico aule scolastiche), è attualmente prevista normativamente in due R.D. del 956/1924 e 1297/1928, tuttora in vigore.

Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna individua tra i propri obiettivi “il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti sul proprio territorio”.

Vista l’indiscussa tradizione cristiana della società emiliano-romagnola, il presente progetto di legge vuole dare attuazione al principio sancito nella carta fondamentale della nostra Regione

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ultima modifica 2011-04-15T10:36:02+02:00

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