Testo

Art. 4

1. All’art. 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, è aggiunto in fine il seguente comma:

“15-bis. Gli utenti irrigui eleggono un proprio rappresentante, votandolo in un’unica sezione loro riservata, indipendentemente dal corrispettivo corrisposto per il servizio goduto. Gli utenti irrigui che corrispondano altresì il contributo di bonifica votano nella sezione per la quale versino ai Consorzio di bonifica la maggiore somma.’’

(Articolo ammesso ai sensi della deliberazione della Consulta di Garanzia statutaria di ammissibilità n. 2 del 18 febbraio 2011 pubblicata nel B.U.R.E.R.T. n. 35 del 7 marzo 2011).

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ultima modifica 2011-03-23T12:15:45+02:00

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