Testo

Art 3

1. All’art. 3 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42. è aggiunto in fine il seguente comma:

“Nel caso di opere idrauliche di bonifica costruite dallo Stato a proprio carico, delle quali uno o più Comuni chiedano la consegna, i Consorzi di bonifica provvedono a consegnare le opere ai Comuni interessati.”

(Articolo ammesso ai sensi della deliberazione della Consulta di Garanzia statutaria di ammissibilità n. 2 del 18 febbraio 2011 pubblicata nel B.U.R.E.R.T. n. 35 del 7 marzo 2011).

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ultima modifica 2011-03-23T12:15:45+02:00

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