1. Il comma 1 dell’art 17 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, è così sostituito:
“1. Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio provinciale della Provincia nel cui territorio è compreso il Consorzio. Compete altresì al Consiglio provinciale l’approvazione del perimetro di contribuenza e del piano di classifica. Qualora il comprensorio del Consorzio di bonifica ricada nel territorio di più Province, la competenza è dei Consigli provinciali interessati.”
(Articolo ammesso ai sensi della deliberazione della Consulta di Garanzia statutaria di ammissibilità n. 2 del 18 febbraio 2011 pubblicata nel B.U.R.E.R.T. n. 35 del 7 marzo 2011).