L’articolo autorizza la Regione, ai sensi dell’art. 64, comma 3, dello Statuto regionale, a partecipare all’associazione “Avviso Pubblico”, rappresentando tale associazione il punto massimo di protagonismo del sistema delle autonomie locali in questa materia, nonché un luogo per mettere in rete progetti e conoscenze, per costruire un sistema delle autonomie locali sempre più resistente alle pressioni del crimine organizzato e mafioso.
Articolo 14
L’attuazione della legge è sottoposta alla valutazione dell’organo assembleare e quindi, secondo le regole delle clausole valutative, ogni due anni la Giunta regionale presenterà alla commissione assembleare competente una relazione contenente una serie di dati ed informazioni relativi ai risultati e alle modalità dell’attuazione della legge.
Articolo 15
L’articolo finale contiene la norma finanziaria di copertura degli oneri, per l’esercizio 2011 e per quelli successivi, derivanti dall’attuazione del progetto.