Testo

TITOLO IV Disposizioni generali

Articolo 10

L’integrazione delle politiche e il conseguente coordinamento dei settori regionali a vario titolo coinvolti rappresentano, come detto, un cardine della proposta di legge.

Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi di cui all’articolo 3 e le attività svolte in collaborazione con o dalle associazioni ed organizzazioni di cui all’art. 4 della presente proposta devono, per essere efficaci ed incisive, necessariamente essere coordinate tra di loro da un organo, che in coerenza con le previsione statutarie, è individuato nella Giunta regionale (comma 1). Per quanto riguarda specificamente le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale il comma 4 del presente articolo prevede espressamente il raccordo con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa. 

Il comma 2 prevede che la valorizzazione e il costante monitoraggio dell’attuazione coerente e coordinata di tutte le iniziative di cui al comma precedente spetti alla struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso. A tale struttura competono le azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e sequestrati di cui all’art. 8 della presente proposta, nonché l’esercizio delle funzioni di osservatorio regionale sul crimine organizzato e mafioso, con compiti di ricerca e di monitoraggio dei fenomeni e di supporto e scambio di dati con gli enti locali e gli osservatori locali. Tale struttura rappresenta pertanto un punto di responsabilità e di gestione delle azioni in materia nonché di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni, con le quali mantiene un costante rapporto di scambio e confronto sulle migliori pratiche.

Il comma 3 prevede che la Regione promuova, anche attraverso l’esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 24 del 2003, la cooperazione con le istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. In particolare la Regione collabora con le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui all’articolo 3, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l’intervento regionale.

Il comma 5 infine demanda ad un atto di Giunta l’individuazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione degli articoli 3, 4, comma 2, 5 e 8 del presente progetto.

Articolo 11

Nell’ambito delle iniziative volte a sollecitare la coscienza civile nell’impegno contro le mafie, il progetto prevede l’istituzione della “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile”, da celebrarsi ogni anno il 21 marzo, aderendo così ad un momento simbolico che già viene celebrato in altre regioni e a livello nazionale con diverse iniziative.

Articolo 12

L’art. 12 del progetto prevede la costituzione, previa intesa tra la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, di un Centro di Documentazione sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, quale ulteriore strumento interno ed esterno per favorire iniziative di carattere culturale finalizzate alla raccolta di materiali e alla diffusione di conoscenze in materia.

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ultima modifica 2011-03-03T11:39:10+02:00

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