Testo

TITOLO II Interventi di prevenzione primaria e secondaria

Articolo 3

Inaugura il Titolo dedicato agli interventi di prevenzione primaria e secondaria l’articolo 3 che disciplina gli accordi con gli enti pubblici. In più occasioni, e particolarmente in materia di sicurezza integrata e di prevenzione, lo strumento pattizio si è rivelato efficace e utile a intervenire sulle criticità del territorio regionale attraverso forme coordinate di azione istituzionale. La possibilità di stipulare accordi e protocolli con il mondo istituzionale e sociale consentirà alla Regione di adattare, pur nel solco dei principi chiaramente delineati nel testo legislativo, le finalità della legge ai bisogni emergenti del territorio, delle eventuali emergenze e criticità che potranno emergere, consentendo così un’azione modulata e dinamica nell’implementazione della legge stessa.

In base all’art. 3 la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, al fine di rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali che presentino elementi di vulnerabilità rispetto all’insediamento di fenomeni mafiosi. Sempre attraverso il ricorso agli strumenti pattizi si vuole promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani, nonché sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, e i progetti volti in genere a favorire lo scambio e la messa in rete di conoscenze sul fenomeno.

Articolo 4

Sempre in questo ambito preventivo, l’articolo 4 regolamenta i rapporti della Regione con le organizzazione di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, per supportare progetti a valenza locale o regionale. L’articolo inoltre prevede che la Regione promuova la stipulazione di convenzioni da parte di tali soggetti con gli enti locali del territorio regionale, nonché la possibilità di concedere in particolare a quei soggetti dotati di un forte radicamento sul territorio contributi per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.

Articolo 5

Il comma 1prevede misure specifiche di supporto allo sviluppo della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori dell’educazione e dell’istruzione. L’obiettivo è quello di promuovere, estendere e rendere più sistematiche le iniziative che rafforzino, nelle giovani generazioni in particolare, gli elementi di resistenza alle culture mafiose, lo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, la diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, anche attraverso il sostegno a progetti di educazione ad un esercizio responsabile dei diritti e dei doveri della cittadinanza. Esempi in tal senso sono le misure volte a prevenire i rischi di coinvolgimento in fenomeni quali l’usura, oppure i progetti di educazione per un uso responsabile del denaro e per diffondere modelli positivi nello stile di vita quotidiano, o ancora quelli volti a alla diffusione delle iniziative didattiche per la diffusione della cultura delle regole civili, o i campi studio per giovani studenti per conoscere le realtà dei beni confiscati alle mafie. Tra gli strumenti che il progetto prevede vi sono le attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola, la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui al presente progetto tra cui anche la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti i temi dello stesso.

Il comma 2 richiama il ruolo dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa in particolare nella concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

Articolo 6

L’articolo 6evidenzia l’importante ruolo che la polizia locale svolge nell’attuazione delle finalità del presente progetto, che si ricollega nella sua filosofia di fondo e nella contiguità dei fenomeni che ne sono oggetto ai principi che hanno ispirato la legge regionale n. 24 del 2003. Il richiamo intende valorizzare la connessione tra le attività proprie della polizia locale e le finalità di questo progetto. Ne è un esempio il controllo amministrativo del territorio (controlli stradali, anagrafici, commerciali, ecc.) che le polizie locali esercitano nell’ambito delle loro competenze, il quale rappresenta uno strumento importante per la raccolta di informazioni da destinare sia alla implementazione delle banche dati regionali, sia da mettere a disposizione degli organismi deputati alla attività investigativa e di repressione (comma 1). Viene inoltre rafforzata l’attività di formazione rivolta alle polizie locali, in particolare se congiunta con altre forze di polizia, con gli operatori degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato impegnate sui temi del presente progetto (comma 2)

Articolo 7

Nel progetto di legge il concetto di politiche integrate si sviluppa nelle forme della cooperazione istituzionale con le autonomie locali, con il mondo sociale e con quei settori della pubblica amministrazione che hanno compiti diretti di contrasto e repressione di queste forme di criminalità, ma anche attraverso una migliore azione coordinata tra i vari settori della regione. In particolare il comma 1ha lo scopo di dotare la Regione di specifici strumenti finalizzati ad intervenire nel campo preventivo verso forme svariate di comportamenti criminali che rientrano nel generico “contenitore” crimine organizzato e mafioso, e quindi i reati di vario genere che a quest’ambito afferiscono, inclusi estorsione e usura, forme di illegalità economica, gioco d’azzardo, mercati illegali della droga e della prostituzione, tratta delle persone e crimini transnazionali. Quindi la Regione può intervenire direttamente con azioni specifiche rivolte a fenomeni di particolare gravità e complessità (quali l’usura, ma anche l’estorsione e il gioco d’azzardo) per favorirne l’emersione e contrastare le prassi di accettazione e di omertà. Tali iniziative potranno essere realizzate sia direttamente dalla Regione che tramite accordi con associazioni di settore (anche del mondo bancario) e con altri soggetti istituzionali.

Il comma 2 intende invece richiamare le politiche regionali di settore che, sulla base delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, indirettamente già agiscono o possono agire ancora più efficacemente sul piano della prevenzione delle situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso. Il riferimento è ancora alle conseguenze della prostituzione, della tratta di esseri umani e di altre forme di violenza o di dipendenza fisica o psicologica (quali le tossicodipendenze e il gioco d’azzardo).

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ultima modifica 2011-03-03T11:39:09+02:00

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