Testo

Sezione V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRAENTE STRANIERO

Art. 20.

(Permesso di soggiorno per motivi familiari e acquisto della cittadinanza italiana)

1. All’articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «, un patto civile di solidarietà, un’unione civile o registrata o altro istituto affine, di seguito denominati “PACS”»;

b) al comma 1-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: «al matrimonio» sono inserite le seguenti: «al PACS» e dopo le parole: «dal matrimonio» sono inserite le seguenti: «dal PACS»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «il matrimonio» sono inserite le seguenti: «, il PACS»;

c) al comma 5, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o del PACS».

2. All’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Lo straniero o l’apolide che ha stipulato un patto civile di solidarietà da almeno cinque anni con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando ha risieduto nello stesso periodo legalmente nel territorio della Repubblica purché il patto non abbia perso per qualsiasi motivo efficacia prima del deposito dell’istanza all’autorità competente a dichiarare l’acquisto della cittadinanza».

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ultima modifica 2011-03-01T10:16:02+02:00

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