Testo

Art. 12.

(Diritto al lavoro)

1. Nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni. 2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un concorso pubblico, a parità di condizioni la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.

Art. 13.

(Militari e Forze dell’ordine)

1. Gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle Forze dell’ordine connessi con l’appartenenza a un nucleo familiare sono estesi, senza condizioni o limiti, ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.

Art. 14.

(Disciplina fiscale e previdenziale)

1. La disciplina fiscale, in particolare le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali e comunali, che derivano dall’appartenenza di un soggetto a un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile e costituito da almeno due anni. 2. La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità, che deriva dall’appartenenza a un determinato nucleo familiare, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile da almeno due anni rispetto al momento in cui matura il diritto al trattamento pensionistico o previdenziale. 3. Sono estesi di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto da almeno due anni nel registro dello stato civile tutti gli altri diritti comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alla sussistenza di un’attività di lavoro autonomo, previsti in favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado e dai contratti collettivi o individuali di lavoro vigenti.

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ultima modifica 2011-03-01T10:16:02+02:00

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