Testo

Art. 9.

(Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale)

1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di solidarietà sono modificati, a pena di nullità, nelle forme di cui all’articolo 4 e sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro annotazione nei registri dello stato civile.

Art. 10.

(Malattia e decisioni successive alla morte)

1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le disposizioni in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro primo, titolo XII, capo I, del codice civile, le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato. 2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.

Art. 11.

(Diritti successori)

1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi alla persona legata al defunto da un patto civile di solidarietà. 2. Al contraente di un patto civile di solidarietà che sopravvive è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l’arredano, se di proprietà del defunto o comuni, sia in caso di successione legittima sia in caso di successione testamentaria, per la durata di un anno.

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ultima modifica 2011-03-01T10:16:02+02:00

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