Testo

Art. 4.

(Costituzione del patto civile di solidarietà)

1. Il patto civile di solidarietà è sottoscritto, a pena di nullità, davanti all’ufficiale dello stato civile. 2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all’ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti chiedendo di essere convocate per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà. 3. Nell’istanza ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’articolo 3 della presente legge. 4. È fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di convocare le parti per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà entro e non oltre un mese dalla data di presentazione dell’istanza. 5. In caso di grave pericolo di vita, l’ufficiale dello stato civile convoca i contraenti nel termine di dodici ore dalla ricezione dell’istanza. 6. L’ufficiale dello stato civile appone la data e la firma su tre esemplari originali del patto civile di solidarietà, trattenendone uno presso di sé, e procede immediatamente a iscriverlo nel registro dello stato civile. 7. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nel registro dello stato civile e fino all’annotazione dell’avvenuto scioglimento. 8. L’ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto civile di solidarietà qualora manchi la dichiarazione di cui al comma 3. 9. Tutti gli atti necessari alla costituzione, alla modificazione e alla cancellazione del patto civile di solidarietà sono esenti da tributo.

Art. 5.

(Rifiuto di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà)

1. L’ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà nel registro dello stato civile. 2. Contro l’eventuale rifiuto, da motivare per iscritto, è ammesso ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio entro un mese dal deposito. 3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all’ufficiale dello stato civile di presiedere alla sottoscrizione del patto civile di solidarietà e di iscriverlo nel registro dello stato civile. 4. Nella sentenza di cui al comma 3 il tribunale, su istanza di parte, pone a carico dell’amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidare anche in separato giudizio. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

Azioni sul documento

ultima modifica 2011-03-01T10:16:02+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina