Testo

Capo II

PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Sezione I

CONDIZIONI E MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Art. 3.

(Presupposti)

1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un precedente matrimonio o da un patto civile di solidarietà. 2. Non possono contrarre tra loro un patto civile di solidarietà le persone indicate nei commi primo, secondo e terzo dell’articolo 87 del codice civile. 3. Il divieto previsto dai numeri 3) e 5) del primo comma dell’articolo 87 del codice civile non opera quando i contraenti il patto civile di solidarietà sono dello stesso sesso. 4. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 87 del codice civile nel caso in cui i contraenti il patto civile di solidarietà sono di sesso diverso. 5. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona alla quale l’altra era legata da un patto civile di solidarietà. 6. Non possono altresì contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma 5. 7. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi ha interesse o del pubblico ministero.

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ultima modifica 2011-03-01T10:16:01+02:00

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