Testo

Art. 14

Clausola valutativa

1. Gli atti di attuazione della presente Legge demandati alla Giunta regionale dovranno essere adottati entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

2. L’Assemblea Legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere la legalità, attraverso la Commissione consiliare competente alla quale, con cadenza triennale, entro il 30 giugno, la Giunta presenta una relazione utile per svolgere un periodico esame dell’attuazione e dei risultati ottenuti nel promuovere gli interventi di cui all’art. 2, nonché per fornire informazioni sulle criticità con relativi pareri e proposte modifica della legge, qualora se ne ravvisasse la necessità.

3. Gli atti attuativi di competenza della Giunta regionale dovranno avere il parere della competente commissione consiliare prima di poter essere adottati.

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ultima modifica 2011-02-22T16:01:32+02:00

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