Testo

Art. 13

Consulta regionale sulla legalità

1. La Regione istituisce la Consulta regionale sulla legalità quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione al fine della promozione della legalità, della trasparenza e dell’adozione di regole etiche.

2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati all’adozione degli atti previsti dalla presente legge, può formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla presente legge, nonché per l’attuazione e la revisione della disciplina vigente.

3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dall’Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;

b) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali;

e

) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle associazioni che abbiano tra i propri fini statutari l’antimafia, la lotta alla illegalità e al crimine in genere.

4. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e altre rappresentanze istituzionali.

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ultima modifica 2011-02-22T16:01:32+02:00

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