Testo

Art. 12

Marchio di Qualità per le imprese edili virtuose

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore di appartenenza, definisce con proprio atto l’istituzione ed il rilascio del “Marchio di Qualità”.

2 Il “Marchio di Qualità” che identifica le imprese virtuose, riconoscibili e trasparenti e che abbiano seguito un percorso di legalità, serve da incentivo per le imprese che vogliano emergere da un’economia sommersa e può essere utilizzato dalle centrali appaltanti per riconoscere una premialità aggiuntiva.

3. Il “Marchio di Qualità” dovrà essere realizzato attraverso la collaborazione con gli enti paritetici, a cui potrà essere demandata l’attività di controllo, e sarà caratterizzato dall’acquisizione certificata di un punteggio ad incremento, con un incremento doppio per le imprese che non ricorrano a subappalti/affidamenti o, qualora vi ricorrano, che si assoggettino alla comunicazione dei relativi dati per la loro pubblicazione, per il rispetto di ogni singola previsione di seguito riportata:

− iscrizione, con posizione attiva, presso una Cassa Edile della Regione Emilia-Romagna per almeno 5 anni;

− non inserimento dell’impresa nella Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI);

− correttezza dei rapporti di lavoro subordinati;

− regolarità del personale e dei lavoratori autonomi occupati;

− regolarità nell’applicazione di norme di sicurezza;

− formazione acquisita dai lavoratori occupati;

− attivazione del sistema telematico di monitoraggio delle presenze in cantiere;

− assoggettamento alla verifica, ad opera anche degli enti bilaterali, tra i dati rilevati quotidianamente dal sistema telematico con le effettive presenze in cantiere;

− impegno a non ricorrere al subappalto o a prestazioni affidate a terzi;

− accettazione della pubblicazione delle comunicazioni obbligatorie, relative al subappalto, su una specifica sezione del sito Internet della Regione;

− assoggettamento alla comunicazione, ai fini della pubblicazione dei dati di eventuali sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, del nome del sub-contraente, dell’importo del contratto, dell’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

− utilizzo di formule contrattuali che prevedono l’impegno dell’appaltatore sull’intero ciclo di realizzazione dell’opera;

− utilizzo di formule contrattuali che prevedono la clausola sociale.

4. La certificazione dovrà essere distinta dalla volontarietà e da un dialogo sociale più avanzato fra le parti interessate, che coinvolge il sistema paritetico in un ruolo strategico e concreto di sostegno.

5. Le imprese aggiudicatrici di appalti in virtù del “Marchio di Qualità” non potranno subappaltare ad altre imprese sfornite di tale certificazione.

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ultima modifica 2011-02-22T16:01:32+02:00

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