1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore di appartenenza, definisce con proprio atto l’istituzione ed il rilascio del “Marchio di Qualità”.
2 Il “Marchio di Qualità” che identifica le imprese virtuose, riconoscibili e trasparenti e che abbiano seguito un percorso di legalità, serve da incentivo per le imprese che vogliano emergere da un’economia sommersa e può essere utilizzato dalle centrali appaltanti per riconoscere una premialità aggiuntiva.
3. Il “Marchio di Qualità” dovrà essere realizzato attraverso la collaborazione con gli enti paritetici, a cui potrà essere demandata l’attività di controllo, e sarà caratterizzato dall’acquisizione certificata di un punteggio ad incremento, con un incremento doppio per le imprese che non ricorrano a subappalti/affidamenti o, qualora vi ricorrano, che si assoggettino alla comunicazione dei relativi dati per la loro pubblicazione, per il rispetto di ogni singola previsione di seguito riportata:
− iscrizione, con posizione attiva, presso una Cassa Edile della Regione Emilia-Romagna per almeno 5 anni;
− non inserimento dell’impresa nella Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI);
− correttezza dei rapporti di lavoro subordinati;
− regolarità del personale e dei lavoratori autonomi occupati;
− regolarità nell’applicazione di norme di sicurezza;
− formazione acquisita dai lavoratori occupati;
− attivazione del sistema telematico di monitoraggio delle presenze in cantiere;
− assoggettamento alla verifica, ad opera anche degli enti bilaterali, tra i dati rilevati quotidianamente dal sistema telematico con le effettive presenze in cantiere;
− impegno a non ricorrere al subappalto o a prestazioni affidate a terzi;
− accettazione della pubblicazione delle comunicazioni obbligatorie, relative al subappalto, su una specifica sezione del sito Internet della Regione;
− assoggettamento alla comunicazione, ai fini della pubblicazione dei dati di eventuali sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, del nome del sub-contraente, dell’importo del contratto, dell’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
− utilizzo di formule contrattuali che prevedono l’impegno dell’appaltatore sull’intero ciclo di realizzazione dell’opera;
− utilizzo di formule contrattuali che prevedono la clausola sociale.
4. La certificazione dovrà essere distinta dalla volontarietà e da un dialogo sociale più avanzato fra le parti interessate, che coinvolge il sistema paritetico in un ruolo strategico e concreto di sostegno.
5. Le imprese aggiudicatrici di appalti in virtù del “Marchio di Qualità” non potranno subappaltare ad altre imprese sfornite di tale certificazione.