Testo

Art. 11

Iniziative utili ad anticipare i crediti dei fornitori

1. La Regione, a dimostrazione di una particolare sensibilità per la salute finanziaria dei propri fornitori e dei fornitori delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 9 comma 1, per evitare esposizioni finanziarie che possano favorire infiltrazioni criminali, attraverso lo strumento del credito proveniente da riciclaggio di denaro, promuove appositi accordi per favorire le anticipazioni dei crediti dei fornitori e la riduzione dei costi, prodotti dalle stesse, con gli istituti di credito e con le aziende e le società di intermediazione finanziaria, rendendo obbligatoria la certificazione del debito.

2. A tal fine la Regione istituisce un fondo regionale di garanzia, la cui gestione è curata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio e definisce un’apposita certificazione del credito da fornitura nonchè la relativa classificazione per dare maggiore certezza agli operatori bancari e di intermediazione finanziaria.

3. La Giunta regionale definirà con apposito atto, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la dotazione finanziaria del fondo sufficiente a coprire gli oneri derivanti dagli accordi di cui al comma 1, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo per gli interventi di anticipazione dei crediti dei fornitori.

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ultima modifica 2011-02-22T16:01:32+02:00

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