Testo

Art. 10

Tracciabilità dei flussi finanziari istituzione del conto corrente unico per gli appalti

1. Per gli appalti pubblici della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche, individuate all’art. 9 comma 1, di importo superiore a 100 mila euro, dalla data di pubblicazione della presenta legge, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l’obbligo per gli aggiudicatari di utilizzare un conto corrente unico dedicato sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all’appalto, inoltre, l’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni del personale ed i compensi per i professionisti e gli studi professionali, utilizzando esclusivamente strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

2. Sono soggetti al medesimo obbligo di cui al comma 1 anche i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati a lavori o forniture pubbliche.

3. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano stati condannati per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

4. La Giunta regionale definirà i sistemi per permettere il frazionamento e la quantificazione dei pagamenti per il personale che si occupa in generale delle attività tecniche e amministrative dell’impresa ed il personale che opera su più appalti.

5. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

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ultima modifica 2011-02-22T16:01:32+02:00

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