Testo

Art. 8

Istituzione dell’Osservatorio della legalità

1. La Regione per coordinare e razionalizzare il lavoro delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 9 comma 1, competenti in materia di raccolta dati e informazioni inerenti gli appalti pubblici, di servizi e forniture, in materia di trasparenza e prevenzione di forme di illecito nella Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prevenzione e contrasto delle azioni di criminalità ambientale, istituisce l’Osservatorio regionale della Legalità presso l’assessorato competente per le politiche per la sicurezza, presieduto dal presidente della Regione o dall’assessore delegato e composto dai soggetti di cui all’art. 13 comma 3, senza oneri a carico dell’Amministrazione.

2. L’osservatorio si occupa di:

  • analisi e studi concernenti la legalità nelle Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art 9 comma 1, con particolare attenzione al fenomeno dell’infiltrazione delle mafie nel tessuto economico, produttivo e occupazionale regionale;
  •  monitoraggio e analisi dell’attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
  • analisi e studi specifici sui settori degli appalti nell’edilizia e nella sanità;
  • controlli sulle variazioni urbanistiche, affinché le mafie non possano approfittare dei cambiamenti di destinazione d’uso dei terreni;
  • rilevazione e valutazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo;
  • emanazione di linee guida per le Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 9 comma 1;
  • misurazione della percezione del sentimento di insicurezza presente sul territorio regionale;
  • introduzione di clausole per garantire trasparenza nelle gare d’appalto;
  • una più efficace valutazione per la professionalità e affidabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 9 comma 1, anche attraverso iniziative di formazione;
  • monitoraggio delle procedure di spesa e dei tempi di pagamento negli appalti pubblici;
  • monitoraggio degli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
  • raccordo con l’autorità giudiziaria, affinché tutti i dati in possesso siano accessibili in modalità telematica all’autorità giudiziaria ed alle istituzioni preposte alle indagini in particolare alla Direzione Investigativa Antimafia;
  • raccordo con le altre Amministrazioni, individuate dall’art. 9 comma 1, affinché si mettano in rete tutti i dati relative alle imprese per le quali vi è il divieto per Enti pubblici di avere rapporti, in quanto esse, direttamente o indirettamente, abbiano capitali e soci con sedi in paesi appartenenti alla cosiddetta black list dei paradisi fiscali;
  • raccordo con l’osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani e con l’Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti per acquisire dati utili alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale;
  • creazione e gestione del Repository Unico regionale sulla Legalità (RURERL), sugli appalti e sulle forniture delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 9 comma 1, nonché di ogni altra Amministrazione pubblica, contenente tutti i dati, in formato digitale relativi a:

– stato dell’appalto;

– codice dell’appalto;

– oggetto dell’appalto;

– tipologia di intervento;

– ente appaltante;

– responsabile unico procedimento (RUP);

– progettista;

– responsabile sicurezza progettazione e direttore lavori;

– data del verbale di consegna dei lavori e data prevista di fine lavori;

– importo complessivo dei lavori a base di gara (compresi gli oneri per la sicurezza) e percentuale di ribasso di gara dell’offerta aggiudicataria;

– elenco dei lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto e incidenza percentuale della manodopera;

– impresa appaltatrice;

– elenco delle imprese subappaltatrici;

– elenco delle imprese subfornitrici;

– eventuali varianti in corso d’opera, con la relativa indicazione di variazioni di costo;

– dati relativi ad eventuale contenzioso;

– la lista dei fornitori della Regione e degli Enti da essa derivanti con indicazione del valore economico e della tipologia di ogni singola fornitura, con indicazione della compagine societaria storica degli stessi ed eventuali partecipazioni in altre società;

– la lista delle offerte per ogni singola gara d’appalto o per trattative private, da quella vincitrice a tutte le altre, con indicazione della compagine societaria storica degli stessi, con Verbali e Determinazioni di assegnazione, descrizione dei capitolati;

– tutti gli incarichi diretti che vengono assegnati con indicazioni di tipologia e costo,non solo per le consulenze ma anche per i servizi e lavori con indicazione della compagine societaria storica degli stessi ed eventuali società o consorzi collegati;

– tutte le indicazioni su progettisti, partner finanziari e subappalti con le rispettive indicazioni delle compagini societarie storiche;

– la lista di tutti i contributi e finanziamenti pubblici ed agevolazioni che vengono assegnati e riconosciuti dagli Enti locali a società e associazioni di imprese o associazioni di ogni genere, con indicazione dei soci delle stesse;

– tutti i dati obbligatori, conferiti ai sensi dell’art. 118, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

3. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, con apposito atto definirà l’organizzazione dell’Osservatorio per la legalità.

4. Gli enti locali, a richiesta, dovranno mettere a disposizione dell’Osservatorio tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della legalità.

5. La Regione definirà appositi accordi con le autorità competenti, affinché l’osservatorio, abbia la possibilità di acquisire e pubblicizzare i dati in suo possesso, rendendo operativa un’apposita sezione del portale regionale per darne diffusione.

6. L’osservatorio svolge attività informativa sui temi della lotta all’usura e dell’accesso al credito, anche usufruendo di uno spazio sul sito internet della Regione.

7. L’osservatorio redige, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto delle attività realizzate per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni mafiosi, criminali, illegali nel corso dell’anno precedente, segnalando, altresì, possibili nuove linee di intervento.

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ultima modifica 2011-02-22T16:01:32+02:00

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