Testo

Art. 6

Uso sociale dei beni immobili confiscati alle mafie

1. La Regione, per i fini di cui all’art. 2 lett. f) e nell’ambito delle proprie competenze, interviene per favorire la destinazione, l’assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, privilegiando un loro utilizzo sociale.

2. La Giunta regionale individua, su proposta dell’Assessorato regionale competente per materia, il Servizio dell’Amministrazione regionale atto a gestire tale compito, determinando il programma delle attività e gli atti indirizzo a cui il Servizio dovrà conformare la propria azione ed istituisce un fondo regionale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione delle procedure di estinzione dei gravami dei beni confiscati di cui al comma 3, la gestione del Fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio.

3. Al Fondo, di cui al comma 2, sono destinate le somme derivanti da risarcimenti scaturenti dalla costituzione di parte civile, di cui all’art. 5 comma 2, nonché gli eventuali contributi di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti, comunque, interessati.

4. Il Servizio, di cui al comma 2, promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con i soggetti pubblici competenti, per consentire che i beni confiscati siano effettivamente resi fruibili, liberi da vincoli giuridici e si attiva per snellire, nell’ambito delle proprie competenze, le procedure che vanno dal sequestro, alla confisca, per arrivare alla destinazione e all’assegnazione dei beni confiscati.

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ultima modifica 2011-02-22T16:01:32+02:00

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