Testo

Art. 5

Costituzione di parte civile della Regione

1. La Regione si costituisce parte civile in tutti i processi penali relativi a reati di mafia, afferenti il proprio territorio, e per processi in cui siano contestati reati connessi, a quelli di tipo mafioso, dei quali siano imputati amministratori e dipendenti regionali.

2. Eventuali risarcimenti, derivanti dai procedimenti di cui al comma 1, vengono destinati ad incrementare il fondo regionale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione delle procedure di estinzione dei gravami dei beni confiscati di cui all’art. 6 comma 2.

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ultima modifica 2011-02-22T16:01:31+02:00

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