Testo

Art. 4

Istituzione della “Settimana regionale della legalità della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della legalità su tutto il territorio regionale, istituisce la “Settimana regionale della Legalità, della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” da celebrarsi ogni anno nella terza settimana del mese di marzo.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con la Giunta regionale, che si fa carico degli oneri finanziari, sentite le associazioni antimafia che operano sul territorio regionale, la consulta di cui all’art. 13 della presente legge, definisce le modalità di organizzazione della “Settimana” di cui al comma 1, al fine di ricordare e commemorare tutte le vittime delle mafie, stabilendone il programma e tutte le iniziative, mostre, pubblicazioni da diffondere, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado.

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ultima modifica 2011-02-22T16:01:31+02:00

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