Testo

Art. 3

Formazione alla legalità e istituzione del centro regionale di documentazione cultura della legalità

1. Per concorrere allo sviluppo della coscienza civile e democratica e contribuire alla lotta contro i fenomeni mafiosi, criminali, illegali, sul piano educativo e culturale, la Regione, per le finalità previste dall’articolo 2, alla lett. c), attua una programmazione triennale, rivolta ad ogni singola struttura formativa e scuola di ogni ordine e grado presente sul territorio regionale, coinvolgendo le famiglie e le associazioni presenti sul territorio regionale che si siano caratterizzate su questi temi, indirizzata a favorire l’educazione alla democrazia, all’integrazione e alla non violenza e basata su:

a) interventi di sostegno, miranti ad incentivare attività di tipo cognitivo, educative e di sperimentazione;

b) ogni altra attività utile ad una reale conoscenza dei fenomeni mafiosi, criminali o, comunque, illegali e delle loro cause e implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume.

2. Per l’attuazione della programmazione triennale degli interventi, di cui al comma 1, l’assessore regionale competente in materia di scuola, formazione professionale, università e ricerca e lavoro, è autorizzato a concedere risorse finanziarie alle Province per la erogazione di contributi sulla base di una programmazione degli interventi.

3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente e nel rispetto delle ordinarie procedure di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, della Consulta regionale sulla legalità, di cui all’art. 13 della presente legge, e degli organismi istituzionali competenti, assegna annualmente alle Province le risorse del fondo, adottando altresì indirizzi per il loro utilizzo in ordine a:

a) modalità e criteri per l’ammissione delle richieste di finanziamento;

b) istruttoria delle domande;

c) pubblicità dei soggetti ammessi a contributo;

d) modalità di assegnazione e ripartizione dei contributi;

e) modalità di erogazione, gestione e rendicontazione dei contributi medesimi.

4. La Regione realizza, inoltre, intese, ove il contenuto specifico lo richieda, con gli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato, per il supporto alla realizzazione delle azioni di cui al comma 1.

5. La Regione sostiene, oltre a quanto previsto dal comma 1, progetti di formazione congiunta e aggiornamento sulle tecniche di prevenzione delle infiltrazioni mafiose per gli operatori degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali, delle associazioni sindacali, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale, in collaborazione con le Università che hanno istituito specifici percorsi formativi sul tema.

5. Per gli obiettivi di cui al comma 1 è istituito presso l’Assemblea legislativa regionale il Centro di documentazione Cultura della Legalità,struttura pubblica di raccolta, produzione e divulgazione di materiali informativi e documenti a disposizione di insegnanti, studenti, associazioni culturali e del volontariato, ricercatori, istituzioni e singoli cittadini.

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ultima modifica 2011-02-22T16:01:31+02:00

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