1. Dopo l’art. 17 della L.R. 08/94 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e l’esercizio dell’attività venatoria” è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 17 bis
Danni alle attività ittiche a scopo sportivo
1.
I benefici di cui all’art. 17 c. 2 vengono estesi a privati ed Associazioni che praticano l’immissione di pesce nelle acque interne delle Regione a fine di pesca sportiva che subiscano danni diretti o indiretti causati dal cormorano (Phalacrocorax carbo).»