Testo

Art. 5

Indennizzi per i danni causati dai cormorani

1. Dopo l’art. 17 della L.R. 08/94 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e l’esercizio dell’attività venatoria” è aggiunto il seguente articolo: 

«Art. 17 bis

Danni alle attività ittiche a scopo sportivo

1.

  1. I benefici di cui all’art. 17 c. 2 vengono estesi a privati ed Associazioni che praticano l’immissione di pesce nelle acque interne delle Regione a fine di pesca sportiva che subiscano danni diretti o indiretti causati dal cormorano (Phalacrocorax carbo).»

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ultima modifica 2011-02-18T14:13:52+01:00

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