Testo

Art. 4

Riutilizzo delle cave dismesse ai fini di pesca

1. L’art. 6 comma 5 lett. d) della L.R. 17/91 “Disciplina delle attività estrattive” è così sostituito:

«d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali e quelli sportivi, in particolare favorendo la realizzazione di laghi per la pesca.».

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ultima modifica 2011-02-18T15:13:52+02:00

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