Testo

Art. 3

Istituzione delle Aziende Turistiche-Ittiche (ATI)

1. Sono istituite, nelle acque delle Zone “D”, le “Aziende Turistiche-Ittiche” (ATI), presso cui è consentito l’esercizio della pesca dilettantistica con l’obbligo di licenza.

2. La gestione delle ATI, il cui perimetro è individuato dalla Provincie, viene affidato da queste ultime ad un’Associazione di cui all’art. 3 della L.R. 11/93, secondo modalità da esse stabilite.

3. L’esercizio della pesca nelle ATI avviene previo pagamento di un permesso il cui introito è utilizzato dall’Associazione gestrice per l’immissione di materiale ittico di alta qualità biologica, la sorveglianza e le spese organizzative. La rendicontazione annuale della gestione deve essere inviata alla Provincia alla fine di ogni anno contabile per la supervisione.

4. Ai fini di quanto stabilito ai commi precedenti, i commi 1 e 2 dell’art. 24 della L.R. 11/93 sono così sostituiti:

«1. L’esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche appartenetti al demanio dello Stato non è consentita esclusivamente in quelle sotterranee e sorgive.

2. L’esercizio della pesca a pagamento può essere consentito anche nei laghetti e specchi d’acqua, appositamente delimitati, situati all’interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche ed è subordinato alla autorizzazione del Comune.».

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ultima modifica 2011-02-18T14:13:52+01:00

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