Testo

Art. 2

Destinazione delle tasse di concessione regionale per l’esercizio della pesca

1. I commi 4 e 5 dell’art. 7 della L.R. 11/93 sono così sostituiti:

«4. Il Piano stabilisce i costi necessari all’espletamento delle azioni previste dal c. 2, il cui finanziamento avviene utilizzando gli introiti delle tasse di concessione regionale per l’esercizio della pesca sulla base di un’apposita previsione di bilancio. La quota ricavata dalle tasse eccedenti il finanziamento del Piano vengono ridistribuite tra le Provincie proporzionalmente al numero di km corpi idrici classificati a fini di pesca attribuiti loro in gestione.

5. Il Piano ha durata quinquennale.»

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ultima modifica 2011-02-18T14:13:51+01:00

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