Funzioni aggiuntive dell’associazionismo nell’ambito della gestione provinciale della pesca
1. All’art. 3 della L.R. 11/93 è aggiunto il seguente comma:
«4. La Regione affida la gestione dei tratti corpi idrici classificati ai fini di pesca alle Provincie, le quali, a loro volta, secondo modalità da esse stabilite, possono concederne l’esercizio alle Associazioni piscatorie attive nel proprio territorio.»