Testo

Art. 1

Funzioni aggiuntive dell’associazionismo nell’ambito della gestione provinciale della pesca

1. All’art. 3 della L.R. 11/93 è aggiunto il seguente comma:

«4. La Regione affida la gestione dei tratti corpi idrici classificati ai fini di pesca alle Provincie, le quali, a loro volta, secondo modalità da esse stabilite, possono concederne l’esercizio alle Associazioni piscatorie attive nel proprio territorio.»

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ultima modifica 2011-02-18T14:13:51+01:00

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