Testo

Art. 14

Consulenze e incarichi affidati in esecuzione di bandi e appalti per opere, forniture e servizi

1. Unitamente agli altri documenti necessari per la relativa liquidazione delle spese, gli aggiudicatari di bandi e appalti per l’affidamento di opere, forniture e servizi a favore della Regione e degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a comunicare alla struttura committente l’elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da essi eventualmente affidati per l’esecuzione degli appalti medesimi, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.

2. I responsabili delle strutture che hanno aggiudicato l’appalto curano, sotto la propria responsabilità, la tempestiva pubblicazione dei suddetti elenchi sul portale della Regione.

3. La trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 è condizione per l’emissione dei mandati di pagamento di forniture e servizi aggiudicati.

Art. 15

Trasparenza nella concessione di contributi e benefici economici

1. La Regione Emilia-Romagna e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, istituiscono l’albo dei soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, cui sono erogati, a qualunque titolo, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica e finanziaria.

2. Tale albo, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e degli enti e organismi di cui all’articolo 2, comma 1, consultabile liberamente da ogni cittadino, contiene:

a) la denominazione del soggetto beneficiario;

b) la struttura che ha proposto il beneficio;

c) la sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali il contributo è stato assegnato, salvo i casi previsti dalla normativa a tutela della riservatezza;

d) il tipo e l’entità del contributo erogato.

3. Con apposito regolamento sono individuati e definiti tempi, modalità e struttura competente alla tenuta e aggiornamento dell’albo.

Capo V

Norme attuative finali

Art. 16

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1997, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 17

Norma finale

1. Con apposito regolamento da emanarsi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative delle norme in essa contenute.

Art. 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2011-01-27T11:56:35+02:00

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