Testo

Art. 7

Elementi di informazione e conoscenza

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale di cui all’articolo 5, l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale, devono rendere disponibili, mediante pubblicazione sul sito web regionale, nella sezione “Regione trasparente”, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla propria attività:

a) composizione dell’Assemblea legislativa, della Giunta regionale e relativi bilanci,

b) bilanci dei gruppo politici;

d) elenco delle proprietà immobiliari della Regione e loro destinazione d’uso;

e) la pubblicità di tutti i lavori assembleari, in particolare la pubblicizzazione delle sedute delle Commissioni e dell’Assemblea attraverso video trasmissione, resoconto stenografico, audio e video con relativa indicizzazione degli interventi per singolo Consigliere e degli argomenti trattati;

f) elenco degli incarichi esterni da cui risulti in modo inequivocabile:

1) ufficio proponente;

2) oggetto dell’incarico;

3) data di conferimento e scadenza dell’incarico ovvero data di rinnovo se l’assegnatario è già fruitore di un precedente incarico nella stessa istituzione regionale,

4) spesa complessiva sostenuta;

5) tipologia contrattuale dell’incarico;

6) soggetto assegnatario.

2. Per tutti i soggetti di cui all’articolo 2, l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale devono rendere disponibili entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le informazioni relative a:

a) ragione sociale e forma giuridica;

b) bilancio societario;

c) componenti degli organi di amministrazione e relativi emolumenti.

 Capo III

Tutela della trasparenza in materia di appalti pubblici

Art. 8

Trasparenza nel settore degli appalti pubblici

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici, la Regione Emilia-Romagna e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

a) tutti i provvedimenti finalizzati all’indizione di una procedura di evidenza pubblica devono essere puntualmente e specificatamente motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a prescegliere un determinato metodo di aggiudicazione;

b) oltre alle forme di pubblicità previste dalle leggi nazionali e dalle direttive europee, tutti gli avvisi e i bandi di gara per l’esecuzione di appalti di qualsiasi importo sono pubblicati sul portale della Regione;

c) ogni singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata all’affidamento di un appalto pubblico, deve essere immediatamente pubblicato in via telematica nel portale regionale affinché chiunque vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l’iter del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti in proposito dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza;

d) le commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro novanta giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi;

e) la nomina di esperti, dotati di particolare qualificazione professionale, nell’ambito delle commissioni aggiudicatrici deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell’iter logico seguito per l’individuazione di ogni singolo componente esperto.

Capo IV

Tutela della trasparenza in materia di personale della Regione, incarichi esterni, concessione di benefici economici

 Art. 9

Trasparenza nelle procedure concorsuali e selettive per il personale della Regione

1. Le procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico, anche a tempo determinato, presso la Regione e gli altri enti di cui all’articolo 2, comma 1, si conformano ai principi contenuti nella normativa vigente in materia.

2. In particolare si deve garantire:

a) adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento delle stesse che tutelino l’imparzialità e assicurino economicità e celerità, ricorrendo anche all’ausilio di sistemi informatizzati per l’espletamento di eventuali prove preselettive e per la correzione degli elaborati;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) massima accessibilità, fatte salve le norme in materia di tutela della riservatezza, alle informazioni relative alle varie fasi della procedura concorsuale, ivi compresi i verbali delle commissioni esaminatrici, le valutazioni dei curricula dei candidati, se previste, e gli esiti delle prove;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, la cui nomina deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell’iter logico seguito per l’individuazione di ogni singolo componente esperto. Coloro che ricoprono incarichi politici o sindacali non possono far parte di queste commissioni.

3. Salvo quanto eventualmente già diversamente previsto dalla normativa vigente, almeno i due terzi dei commissari devono essere individuati mediante sorteggio pubblico nell’ambito di ruoli esterni all’amministrazione che procede ovvero nell’ambito degli albi professionali diversi da quelli della provincia in cui si svolge il concorso o la selezione. Le procedure di sorteggio devono essere effettuate in seduta pubblica e trasmesse in diretta mediante collegamento internet audio/video e/o mediante trasmissione televisiva in digitale terrestre.

4. Nel bando devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo ove si terrà il pubblico sorteggio, nonché l’indirizzo per l’accesso alla diretta audio/video in internet e/o del canale in digitale terrestre utilizzato.

Art. 10

Pubblicazione dei bandi di concorso

1. I bandi di concorso o gli avvisi di selezione, salvo quant’altro previsto dalla vigente normativa, devono essere pubblicati, per intero, nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché, per tutta la durata del periodo utile alla presentazione delle domande, sul sito internet ufficiale della Regione e dell’amministrazione che procede.

2. Sui sito internet di cui al comma 1, devono essere pubblicati anche i nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici e i loro curricula, le date di sorteggio dei commissari, i diari delle prove e l’esito delle stesse.

Art. 11

Ripartizione dei punteggi per i titoli

1. La ripartizione dei punteggi relativi ai titoli deve essere già indicata nel bando di concorso o nell’avviso di selezione.

Art. 12

Trasparenza e pubblicità delle prove

1. Le commissioni esaminatrici, nella prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Il relativo verbale deve essere pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione concorsi e selezioni, nonché sul sito dell’ente, azienda o società promotrice della prova.

Art. 13

Trasparenza nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza esterni

1. Il conferimento all’esterno di incarichi professionali e di consulenza è consentito quando ricorrano comprovate e motivate condizioni ovvero quando si tratti di prestazioni di alta specializzazione che non potrebbero essere realizzate dal personale dipendente in servizio presso la Regione Emilia-Romagna.

2. La Regione e tutti gli enti elencati all’articolo 2, comma 1, assicurano, nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza, il rispetto delle pari opportunità di genere.

3. Salvo eventuali più rigorose previsioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi, gli incarichi professionali e di consulenza il cui valore stimato sia superiore a euro 70 mila sono conferiti, di norma, mediante trattativa privata preceduta da bando di gara, fatta eccezione per gli incarichi di difesa in giudizio dell’ente, per quelli affidati a istituzioni universitarie o enti pubblici di ricerca e per quelli strettamente fiduciari del Presidente della Giunta regionale e degli assessori.

4. L’elenco degli incarichi esterni, pubblicato sul portale della Regione, nel quale sono indicati l’oggetto dell’incarico, il soggetto incaricato, gli estremi del provvedimento di affidamento e i corrispettivi previsti deve essere costantemente aggiornato. L’elenco, inoltre, deve essere consultabile per materia, per nominativo e per ordine cronologico.

5. Gli altri soggetti di cui all’articolo 2 provvedono all’istituzione e alla tenuta di analoghi elenchi attraverso appositi strumenti informatici o servendosi del portale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2011-01-27T11:56:35+02:00

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