Testo

Art. 6

Anagrafe degli eletti

 1. Ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale di cui all’articolo 5, entro tre mesi dalla proclamazione o nomina, i membri dell’Assemblea legislativa e i componenti della Giunta sono tenuti a depositare rispettivamente presso l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e alla Presidenza della Giunta regionale, ogni necessaria documentazione e informazione relativa a:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

b) titolo di studio e professione esercitata;

c) dichiarazioni concernenti diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;

d) quote azionarie di partecipazione a qualsiasi società;

e) l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

f) dichiarazioni concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;

g) dichiarazione dei redditi propria, del coniuge non legalmente separato o del convivente e dei figli conviventi, se consenzienti, nonché interessi finanziari relativi all’anno precedente l’assunzione dell’incarico e per tutta la durata dello stesso.

2. Sempre ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale di cui all’articolo 5, l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale devono rendere disponibili entro i tre mesi successivi, le informazioni relative alla costituzione di una anagrafe degli eletti mediante la pubblicazione nella sezione “Regione Trasparente”, già contenuta nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna. In particolare, devono essere pubblicati per ciascun eletto e per ogni componente della Giunta regionale:

a) tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del precedente comma 1;

b) incarichi istituzionali ricoperti in Assemblea legislativa, in Giunta regionale ovvero in Comitati, Consulte, Enti o analoghi, nominati dall’Assemblea legislativa, dalla Giunta regionale o dal Presidente della Regione;

c) gruppo o lista di appartenenza;

d) indennità, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;

e) tutti gli atti presentati comprensivi del relativo iter, dalla presentazione alla loro conclusione;

f) le presenze ai lavori di Giunta;

g) le presenze ai lavori dell’Assemblea legislativa e delle Commissioni;

h) i voti espressi sui provvedimenti adottati;

i) il registro delle spese sostenute, comprensive delle spese per lo staff, spese per gli uffici, spese per i viaggi, spese telefoniche e dotazione informatica.

3. Copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi percepiti, deve essere depositata entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine. Qualora, nel corso dell’anno vi fossero sostanziali variazioni alla situazione patrimoniale, i soggetti di cui al comma 2, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le suddette variazioni patrimoniali intervenute dopo l’ultima attestazione.

4. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui al comma 1, il Presidente dell’Assemblea legislativa provvede alla diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza, il Presidente ne dà notizia all’Assemblea legislativa.

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ultima modifica 2011-01-27T11:56:35+02:00

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