Testo

Capo I

Principi

Art.1

Finalità

1. La presente legge detta principi e linee-guida per assicurare, nell’ambito della regione Emilia-Romagna, la trasparenza e la massima conoscibilità dell’azione amministrativa, nonché per incentivare la partecipazione informata e consapevole all’attività politica e amministrativa delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate.

Art.2

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alla Regione Emilia-Romagna nonché ad enti, aziende, società agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Emilia-Romagna compresi gli enti del servizio sanitario regionale, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali.

2. Nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno, la presente legge si applica inoltre agli enti locali, loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché dai concessionari dei servizi pubblici locali.

Capo II

Informazione, trasparenza e partecipazione

Art. 3

Informazione, trasparenza e partecipazione

1. L’attività dei soggetti di cui all’articolo 2 è retta da criteri di imparzialità, efficienza, qualità, efficacia ed economicità, nonché da quelli di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto degli scopi dettati dalla normativa vigente e dei principi dell’ordinamento comunitario.

2. Al fine di garantire la partecipazione attiva ai procedimenti amministrativi delle persone fisiche e giuridiche, in forma singola o associata e assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi, tutti i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad assicurare la massima conoscibilità della propria attività in particolare favorendo la circolazione, la diffusione, la conoscibilità e l’accesso alle informazioni detenute ed elaborate dalla pubbliche amministrazioni anche mediante l’utilizzo integrato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.

Art. 4

Patrimonio informativo pubblico

 1. I soggetti cui all’articolo 2 sono tenuti ad assicurare, fatto salvo il rispetto dei principi della riservatezza disciplinati dalla normativa vigente, la pubblicazione in via telematica di tutti gli atti a rilevanza esterna adottati, al fine di costituire un patrimonio informativo comune per le attività istituzionale delle pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operino in ambito regionale per finalità di pubblico interesse.

2. Tale obbligo è assolto mediante la diffusione e l’utilizzo integrato, nell’ambito regionale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni anche attraverso l’implementazione e lo sviluppo della rete telematica regionale.

3. Al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa, gli atti e i documenti della Regione Emilia-Romagna e degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, devono essere redatti con linguaggio chiaro e comprensibile; l’eventuale uso di termini tecnici, giuridici, sigle e abbreviazione deve essere seguito dall’esplicitazione del rispettivo significato. Deve essere comunque assicurata la comprensibilità anche alle persone con disabilità visive e uditive.

Art. 5

Informazione e comunicazione istituzionale

1. L’attività di informazione e di comunicazione istituzionale svolta dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in applicazione delle norme vigenti in materia, è finalizzata a:

a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l’accesso ai servizi pubblici promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure, di interscambio delle informazioni e di modernizzazione degli apparati.

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ultima modifica 2011-01-27T11:56:35+02:00

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