Testo

Articolo 1

Soggettività costituzionale della famiglia

  1. La Regione riconosce il valore primario della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio e quale istituzione finalizzata al servizio della vita, all’istruzione ed all’educazione dei figli e tutela la sua unità, la fecondità, la maternità e l’infanzia.
  2. La Regione riconosce, altresì, la famiglia quale soggetto che garantisce, nel proprio ambito, i diritti inviolabili della persona e I’ adempimento dei doveri di solidarietà familiare, intergenerazionale e sociale, promovendoli secondo i principi di sussidiarietà propri dell’ordinamento nazionale e comunitario.
  3. La Regione tutela la vita nascente ed il figlio concepito come membro della famiglia.

Articolo 2

Riconoscimento delle istituzioni social i con fini pubblici

  1. La Regione riconosce alla famiglia, alle associazioni di famiglie e alle organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono la stabilita familiare, la cultura familiare e i servizi per la famiglia nel rispetto degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 e 53 della Costituzione Italiana, la funzione ed il ruolo di istituzioni sociali, costituite nell’esercizio dei diritti fondamentali di libertà della persona, i cui fini conformi all’ordinamento sono recepiti come fini pubblici.

Articolo 3

Classificazione dei Consultori familiari

  1. Per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli, è prevista la costituzione di Consultori familiari che erogano servizi alla coppia e alla famiglia nelle sue diverse fasi di vita, in particolare, a sostegno del suo compito generativo, nei settori specificati all’art. 5.
  2. I Consultori familiari sono distinti in:
    1. Consultori gestiti dalle ASL, dai Comuni o loro consorzi, da altri Enti pubblici;
    2. Consultori gestiti dall’associazionismo familiare, da associazioni di volontariato, da fondazioni, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), che sono da considerarsi, per il principio di sussidiarietà “istituzioni sociali” che realizzano, nell’ambito delle proprie autonomie statutarie, fini di rilievo pubblico;
    3. Consultori facenti capo a strutture private lucrative.
  3. I Consultori familiari possono ottenere il riconoscimento e I’accreditamento in base alle norme vigenti.

Articolo 4

Servizi in concessione alle istituzioni sociali

  1. I servizi dei Consultori, delle ASL, dei Comuni o di altri Enti pubblici possono essere dati in concessione alle istituzioni sociali, di cui all’art. 3, nelle forme previste dall’ordinamento.

Articolo 5

Le funzioni interdisciplinari

  1. I Consultori familiari esercitano le loro funzioni interdisciplinari di consulenza, di intervento, di prevenzione, di organizzazione, per la famiglia, attuandole direttamente o proponendole agli enti competenti e alla rete dei servizi socio-sanitari, nei seguenti settori:
    1. educativo;
    2. giuridico;
    3. psicologico;
    4. sanitario;
    5. socio-assistenziale.

Articolo 6

Le funzioni nel settore educativo

  1. I Consultori familiari costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare la famiglia e le strutture educative e sociali; hanno cura della formazione; alla responsabilità personale, al rispetto ai doveri, alla solidarietà e agli impegni che derivano dall’esercizio dei principi di sussidiarietà, in cui si sviluppa la persona umana; educano alla cultura familiare; formano alle responsabilità proprie della società familiare, secondo i principi di cui agli articoli 29, 30 e 3l della Costituzione Italiana, anche mediante ogni opportuno intervento di competenza delle discipline consultoriali.
  2. ln particolare, i Consultori familiari contribuiscono:
    1. alla preparazione della coppia al matrimonio, alle scelte di paternità e maternità responsabile, al rispetto della vita fin dal concepimento ed alla educazione della prole;
    2. alla preparazione della coppia e della famiglia all’esercizio di doveri di solidarietà familiare e parentale, in particolare nei confronti dei giovani, minori e adolescenti, nonché degli anziani;
    3. alla preparazione della coppia e della famiglia all’esercizio delle funzioni sociali.

Articolo 7

Le funzioni nel settore giuridico

  1. I Consultori familiari istituiscono servizi giuridici per la consulenza e I’assistenza alla famiglia, finalizzati alla risoluzione delle problematiche giuridiche, relative alla società familiare.
  2. I Consultori familiari svolgono le seguenti funzioni:
    1. consulenza e assistenza prematrimoniale;
    2. consulenza e assistenza in ordine alle problematiche familiari;
    3. consulenza e assistenza in ordine ai conflitti tra coniugi, anche in sede giudiziaria;
    4. consulenza e assistenza in ordine agli istituti dell’affidamento e dell’adozione;
    5. consulenza e assistenza dei coniugi nelle relazioni, vitali per la famiglia, con la scuola, il mondo del lavoro, le amministrazioni private e pubbliche.

Articolo 8

Le funzioni nel settore psicologico

I consultori familiari costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare la famiglia in campo psicologico, anche in ordine alla prevenzione del disagio psichico giovanile e familiare. Essi contribuiscono alla maturazione psicoaffettiva e sessuale dei membri della famiglia e, in specifico modo, dei minori, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le aggregazioni giovanili in ogni campo ed in particolar modo con gli oratori e con enti che svolgono attività similari. Essi, inoltre, provvedono al sostegno e alla cura delle relazioni familiari e, in particolare, alla preparazione e sostegno psicologico alla genitorialità nel contesto della famiglia naturale, adottiva, affidataria e allocataria, avendo specifico riguardo alla posizione del minore.

Articolo 9

Le funzioni nel settore educativo

  1. I Consultori familiari erogano prestazioni di consulenza e assistenza sanitaria nel servizio alla vita, nell’educazione sanitaria della famiglia, nella procreazione responsabile, nella sterilità coniugale, nei servizi di sessuologia, di genetica familiare e in ogni altra funzione sanitaria presupposta o connessa con i servizi qui indicati.
  2. I Consultori familiari costituiscono servizi per la formazione della coppia e I’esercizio del servizio alla vita, in particolare promuovono la conoscenza e l’applicazione di metodiche per I’esercizio della maternità e paternità responsabile.
  3. I Consultori familiari possono istituire servizi alla famiglia per la consulenza domiciliare, con attenzione alla fase della formazione della famiglia e all’assistenza socio-sanitaria, con particolare riferimento alla puerpera, agli anziani e ai disabili.

Articolo 10

La consulenza familiare

  1. Gli addetti alle funzioni consultoriali che abbiano competenza nelle discipline scientifiche e professionali previste dall’ordinamento, devono, quali consulenti familiari, possedere altresì una specifica preparazione nelle problematiche della persona, dei minori e della famiglia, fondata su una conoscenza dell’antropologia della persona e della famiglia di natura interdisciplinare, secondo le direttive che saranno emanate dalla Regione Emilia-Romagna.

Azioni sul documento

ultima modifica 2011-01-26T12:04:19+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina