Con il presente progetto di legge si intende intervenire sul trattamento economico dei consiglieri regionali mediante una riduzione del 10% delle indennità di carica e di funzione. Viene inoltre abrogato l’istituto dell’assegno vitalizio per gli ex consiglieri a partire dalla X legislatura. Il progetto di legge precisa al riguardo che per i consiglieri che dovessero essere rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale periodo di esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico od economico rispetto a quanto già maturato. Con questa previsione la regione Emilia-Romagna si pone all’avanguardia rispetto alle altre Regioni e allo stesso Parlamento nazionale.
Il riconoscimento dell’indennità di carica dei Consiglieri regionali risulta obbligatorio.
La legge 10 febbraio 1953 n. 62, cd “legge Scelba”, “Costituzione e funzionamento degli organi regionali”, all’articolo 17, prevede che “Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta un’indennità di presenza fissata con legge regionale”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 24 del 1968, ha dichiarato che la corresponsione di un’indennità ai membri del Parlamento ed ai componenti dei Consigli regionali risponde al principio di uguaglianza, di cui all’art. 3, comma 2, della Costituzione, argomentando che in un regime democratico il legislatore ha l’obbligo di porre in essere tutte le condizioni indispensabili a garantire anche ai non abbienti l’accesso alle cariche pubbliche e il relativo esercizio delle funzioni.
L’obbligatorietà dell’indennità dei Consiglieri regionali vale altresì a garantire il principio di libero esercizio del mandato, da un lato assicurando l’indipendenza degli eletti dall’altro consentendo l’esercizio della loro funzione in modo continuativo e professionale.
Sotto quest’ultimo profilo, la previsione di cui all’art. 69 Cost. per cui “I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge” può ritenersi analogicamente applicabile ai Consiglieri regionali.
Per quanto riguarda i limiti delle indennità dei consiglieri l’art. 3 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42, pone come limite massimo all’importo complessivo degli emolumenti e utilità percepiti a qualunque titolo dai Consiglieri regionali, l’indennità massima spettante ai Parlamentari. L’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito dalla legge n. 122 del 2010, prevede, a partire dal 2011, la destinazione di una quota pari al 10% dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7 della legge n. 59 del 1997, per quelle regioni che, tra l’altro, abbiano attuato la disposizione relativa al limite massimo all’importo degli emolumenti.
La Regione Emilia-Romagna si è sempre posta al di sotto di tale limite e con l’intervento in oggetto si propone di ridurre ulteriormente tali emolumenti.
La vigente legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”, prevede che l’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali sia pari al 65% della corrispondente indennità percepita dai componenti della Camera dei Deputati. La proposta di legge riduce del 10% tale indennità, oltre a ridurre di analoga percentuale l’indennità di funzione.
Il progetto di legge inoltre abroga l’istituto dell’assegno vitalizio attualmente corrisposto agli ex consiglieri dal compimento del sessantesimo anno di età. La soppressione opera dalla X legislatura. Il progetto di legge su quest’ultimo punto contempera la risposta all’istanza dei cittadini di rigore nell’uso dei soldi pubblici con la necessità del rispetto dei diritti già acquisiti.
Il progetto di legge è composto da 7 articoli.
All’articolo 1 è prevista una riduzione del 10% delle indennità mensili di carica e di funzione dei Consiglieri regionali.
Gli articolo 2 e 3 apportano delle modifiche testuali alla legge regionale n. 42 del 1995. La modifica all’articolo 2 costituisce attuazione dell’articolo 27 comma 7 del nuovo statuto regionale che introduce la prorogatio delle funzioni dell’assemblea legislativa fino all’insediamento della nuova assemblea. L’art. 2 conseguentemente prevede che il diritto all’indennità di carica decorre dal giorno dell’insediamento dell’Assemblea legislativa fino al giorno precedente il nuovo insediamento. L’art. 3 prevede un rimborso per le spese di trasporto costituito da un rimborso a piè di lista per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri alla sede dell’Assemblea legislativa, sostituendo così il meccanismo del rimborso basato su sedici presenze mensili e relative trattenute di un sedicesimo per ogni assenza alle riunioni.
L’articolo 4, invece, interviene sull’indennità di fine mandato stabilendola in un dodicesimo dell’indennità di carica totale lorda percepita nell’anno dai consiglieri regionali.
L’articolo 5 abroga l’istituto dell’assegno vitalizio a partire dalla X Legislatura Per i consiglieri regionali che venissero rieletti nella X Legislatura o in quelle successive tale periodo di esercizio del mandato non produce alcun effetto ulteriore né giuridico né economico rispetto al già maturato.
Le abrogazioni conseguenti alle modifiche apportate sono contenute all’art. 6, ed, infine, l’art. 7 riguarda l’entrata in vigore della legge, stabilita nell’1 gennaio 2011.