Testo

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 33, è sostituito come segue:

“Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito come segue:

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all’art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell’indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:

a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 18 per cento;

b) al Vicepresidente della Giunta regionale e ai componenti della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 11 per cento;

c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 7 per cento.”

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ultima modifica 2010-06-03T14:17:38+01:00

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