1. In armonia con la normativa dell’Unione Europea, secondo i principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117, comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto, è istituita ed ha sede, presso l’Assemblea legislativa, la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.
2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti la condizione femminile, per la tutela e l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini.
3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole di fatto e di diritto, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 7 dicembre 2000);
b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi rivolti alla affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica, sociale tra donne e uomini;
c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni e le realtà e le esperienze femminili presenti nella Regione;
d) monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai servizi rivolti alle persone e alle famiglie.
Art.2
Competenze della Commissione><i>
1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all’art. 1.
2. In particolare la Commissione può:
a) esprimere pareri e formulare osservazioni e proposte alla Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per gli aspetti di competenza, dal Presidente dell’Assemblea;
b) valutare lo stato di attuazione nella Regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi sociali ed attività culturali;
c) elaborare proposte di adeguamento normativo al fine della loro presentazione all’Assemblea legislativa;
d) promuovere iniziative, anche in collaborazione con gli organismi competenti, volte a sostenere l’adozione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati, nel lavoro, nella formazione, nell’istruzione, nella cultura, nell’organizzazione dei tempi di vita, familiari e di lavoro, per espandere l’accesso delle donne al lavoro, incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera professionale, sviluppare l’imprenditorialità femminile;
e) collaborare, nel rispetto dell’autonomia delle singole istituzioni, alle iniziative riguardanti la condizione femminile, promosse da Regione, Province, Comuni ed altri Enti locali;
f) promuovere e sostenere la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecitare la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica, sociale ed economica e culturale;
g) svolgere indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell’ambito regionale e sulle disparità in genere;
h) curare la diffusione delle informazioni raccolte, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, l’uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;
i) favorire il migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti.
Art. 3
Composizione e funzionamento della Commissione
1. La Commissione è composta da consigliere e consiglieri regionali in carica.
2. Il presidente della Commissione è eletto dall’Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri regionali con le stesse modalità e procedure per l’elezione dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato da due vicepresidenti.
3. La Commissione si compone ed opera con le stesse modalità, procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto e dal regolamento per le Commissioni permanenti.
4. L’ufficio di presidenza dell’Assemblea provvede a garantire per il funzionamento della Commissione la dotazione di strumenti e personale previsti per le Commissioni permanenti.
Art. 4
Abrogazione><p>
1. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 “Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna” è abrogata.
Art. 5
Entrata in vigore><p>
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.