Modifica dell’articolo 76 del Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa
L’art. 76 del “Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa – Decreto del Presidente dell’Assemblea Legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1” è modificato come segue:
“Art. 76
Comunicazioni all’Assemblea della Giunta, Commissioni e dei Consiglieri regionali
Di norma le comunicazioni della Giunta, delle commissioni e del sottosegretario alla presidenza, sono iscritte all’ordine del giorno dell’Assemblea e si svolgono con le modalità ordinarie. Al di fuori di esse, per fatti di particolare rilevanza e urgenza, il Presidente della Giunta o l’assessore o il sottosegretario alla presidenza da lui delegati possono chiedere di svolgere comunicazioni all’Assemblea sulle quali si apre il dibattito, una volta terminata la discussione dell’oggetto in corso. Tali comunicazioni non possono superare i venti minuti. È fatta salva la facoltà di distribuire ai consiglieri testi scritti, che sono pubblicati in allegato ai resoconti assembleari, su disposizione della presidenza. La discussione può chiudersi con una risoluzione.
Dopo le comunicazioni del Presidente all’inizio della seduta ai sensi dell’articolo 68, i consiglieri possono svolgere comunicazioni in Aula su temi di attualità non eccedendo, singolarmente o complessivamente per gruppo, il tempo per ciascun gruppo di 5 minuti.”